FAQ Assegno di inclusione: le risposte del Ministero alle domande frequenti

Ecco le risposte alle domande frequenti (FAQ) sull’assegno di inclusione rese note dal Ministero del Lavoro, per chiarire ogni dubbio

Assegno inclusione, Ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti le FAQ sull’assegno di inclusione, ossia le risposte alle domande frequenti utili per coloro che intendono usufruire della misura dal 1° gennaio 2024.

Molti cittadini non hanno ancora ben chiare le regole per richiedere e ottenere l’assegno di inclusione, ossia la misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza dal 2024 per le famiglie con componenti “fragili” come anziani, minori e disabili.

Il Ministero ha quindi deciso di dare supporto ai cittadini con la pubblicazione delle FAQ ufficiali che rendiamo disponibili di seguito, dopo l’ultimo aggiornamento del 22 dicembre.

LE FAQ SULL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ecco le FAQ (Frequently Asked Questions) sull’assegno di inclusione aggiornate a dicembre 2023, rese note dal Ministero del Lavoro.

1) Cos’è l’Assegno di Inclusione e a chi si rivolge?

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:

  • nuclei con minorenni;
  • nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159 del 2013);
  • nuclei con persone anziane con almeno 60 anni;
  • nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

2) Da quando decorre l’assegno di inclusione?

L’assegno di inclusione decorre dal 1° gennaio 2024. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Presentazione domanda Sottoscrizione PAD Esito positivo istruttoria Avvio pagamento Decorrenza beneficio
Dicembre Dicembre Gennaio Gennaio Gennaio
Dicembre Dicembre Marzo Marzo Gennaio
Gennaio Maggio Febbraio Giugno Giugno

Solo per i PAD nucleo sottoscritti entro il mese di gennaio 2024, il beneficio decorre dal medesimo mese di gennaio, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

3) Come va presentata la domanda?

L’Assegno di inclusione dovrà essere richiesto con modalità telematica all’INPS secondo le seguenti modalità: utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica tramite il sito www.inps.it , oppure presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure presso gli Istituti di patronato

4) Se faccio la domanda il 1° gennaio 2024, quando potrò ricevere il beneficio?

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale, che vi spieghiamo in questa guida.

5) Se non riesco a fare domanda entro dicembre 2023 perdo l’assegno di inclusione per il mese di gennaio 2024?

Eccezionalmente, in fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD del nucleo sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Presentazione domanda Sottoscrizione PAD Esito positivo istruttoria Avvio pagamento Decorrenza beneficio
Dicembre Gennaio Gennaio Gennaio Gennaio
Gennaio Gennaio Febbraio Febbraio Gennaio

6) Quale è il primo passo che il richiedente ADI dovrà compiere?

Il richiedente presenterà telematicamente a INPS la richiesta dell’Assegno di Inclusione. L’INPS informa il richiedente che per ricevere il beneficio economico deve effettuare l’iscrizione presso la nuova piattaforma digitale SIISL al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo 150 del 2015.

7) Cosa si intende per percorsi di protezione relativi alla violenza di genere? E chi li certifica? Ad esempio, è necessario l’inserimento in casa rifugio o la denuncia avvia già il percorso di protezione?

Fatte salve ulteriori specificazioni, l’articolo 6, comma 5, lettera d-bis, prevede una presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Per maggiori dettagli sulle ipotesi al vaglio, vi invitiamo a leggere questo articolo.

8) La pensione di cittadinanza verrà eliminata completamente dal 2024?

A partire dal 1° gennaio 2024 la misura della pensione di cittadinanza è abolita. A decorrere da tale data per i nuclei con minorenni, persone con disabilità come definita definite ai sensi del regolamento ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, persone anziane con almeno 60 anni di età, componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione, sarà possibile presentare domanda ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione, la nuova misura di sostegno economico ed inclusione sociale e professionale.

9) Se presento la domanda di accesso all’ADI nei mesi di gennaio e febbraio 2024 che ISEE devo utilizzare?

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti, ai fini dell’erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, se ricorrono le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell’ISEE in corso di validità per l’erogazione del beneficio nei mesi successivi.

10) I controlli del nucleo familiare saranno fatti preliminarmente alla percezione della misura?

L’ Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti richieste dalla legge, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell’interno attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’articolo 7 del Decreto lavoro convertito in Legge.

11) Quanti anni di residenza sono necessari per richiedere l’ADI?

Per richiedere l’ADI sono necessari almeno cinque anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, per il richiedente. Tutti gli altri componenti del nucleo inseriti nella scala di equivalenza dovranno risultare residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. A proposito di questo criterio, sono stati sollevati dubbi dall’UE per il Reddito di Cittadinanza, come vi spieghiamo in questo approfondimento.

12) Tutti i componenti del nucleo devono avere una residenza di almeno 5 anni?

Il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, si intende riferito esclusivamente al richiedente il beneficio economico e non ai componenti il nucleo familiare rientranti nella scala di equivalenza di cui al comma 4 Decreto lavoro convertito in Legge. In riferimento a questi ultimi è necessario che siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e durante l’intera fruizione del beneficio.

13) Quale titolo di soggiorno devono possedere gli altri componenti del nucleo familiare ai fini AdI?

La norma richiede solamente che siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

14) Da chi saranno effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè che non vi sia stata una assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?

In attesa di ulteriori specificazioni circa le modalità di controllo, si richiama l’articolo 3, comma 8 del Decreto lavoro convertito in Legge che pone in capo al beneficiario dell’Assegno di inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

15) Qualora una persona abbia commesso un reato ma abbia scontato la propria pena in carcere/misura alternativa alla detenzione nel periodo precedente alla domanda, rientra nella possibilità di richiedere l’assegno di inclusione?

Se non sono decorsi 10 anni dalla condanna no. Più nel dettaglio, il beneficiario dell’assegno di inclusione, che si tratti del richiedente l’ADI o un componente del nucleo incluso nella scala di equivalenza, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione. Nei suoi confronti non deve essere stata pronunciata, nei dieci anni precedenti la richiesta, sentenza definitiva di condanna o sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

16) Chi lavora, può continuare a lavorare percependo l’ADI, magari con limitazioni del contributo che verrà erogato, o non può proprio fare domanda?

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto ove sussistano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i requisiti e le condizioni previsti dall’art. 2 del Decreto lavoro convertito in Legge.

Nel rispetto dei requisiti economici la misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In caso di variazione della condizione occupazionale in corso di erogazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, i redditi derivanti dalla attività devono essere comunicati all’INPS. Inoltre, al fine di favorire l’autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, è riconosciuta la fruizione, a titolo di incentivo e senza variazioni, dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere questa guida.

Si tenga presente che, in ogni caso, è fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

17) Cambia la scala di equivalenza dell’ISEE?

Sì, viene introdotta una scala diversa da quella RDC – spiegata in questa guida– per determinare il beneficio e la soglia di reddito familiare per l’accesso. Si può anche leggere pagina 27 e seguenti delle slide su Assegno di Inclusione disponibili in questa pagina.

18)  Come si verifica la residenza in Italia continuativa del coniuge iscritto all’AIRE che vive all’estero? è compatibile con la fruizione del beneficio?

Il coniuge è attratto nel nucleo familiare ai fini ISEE, ma non può rientrare nella scala di equivalenza in quanto non residente in Italia.

19) Chi effettua i controlli della continuità della residenza?

Nelle more dell’adozione di uno specifico decreto attuativo, nell’ambito delle verifiche che dovranno essere fatte ogni 90 giorni per confermare la condizione della famiglia, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. Pertanto, in tale occasione potrà essere verificato che i componenti del nucleo siano presenti in Italia ed accertata la continuità della residenza.

20) Ai fini dell’ISEE familiare il genitore non coniugato che ha riconosciuto il figlio minore ma con diversa residenza rispetto al nucleo madre/figlio minore, va inserito nella DSU ai fini del calcolo ISEE?

In presenza di minorenni, l’ISEE per accedere alla misura è calcolato prendendo a riferimento l’articolo 7 del DPCM 159/2013, il quale prevede modalità differenziate di calcolo dell’indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.
In particolare, ai sensi del comma 1, ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

  1. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  4. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  5. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM.

Ciò detto, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Per maggiori elementi di dettaglio si rinvia alle Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva unica che trovate in questa pagina.

21) Rispetto ai nuclei composti da fratelli adulti come si evince dallo stato di famiglia e uno dei quali lavora, l’altro privo di reddito può richiedere il beneficio presentando un ISEE da solo?

Al di là della condizione occupazionale trova applicazione l’articolo 3,comma 1 del DPCM 159/2013, secondo cui il nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata è costituito, in via generale, dai soggetti componenti la “famiglia anagrafica” alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica -DSU (così come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dai competenti uffici comunali di residenza), salvo eccezioni previste dalla normativa vigente in materia, cui si rimanda.

22) Provvedimento dell’autorità giudiziaria colloca minore e madre in casa-famiglia a totale carico della pubblica amministrazione, possono fare domanda per l’assegno di inclusione?

Ai sensi dell’articolo 2 comma 5 del Decreto lavoro convertito in Legge, non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Ne consegue che, in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che colloca il minore e la madre in struttura (casa-famiglia) a totale carico della pubblica amministrazione, per tali nuclei non sarà possibile presentare domanda ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione.

Se, invece, nel medesimo nucleo sono presenti soggetti non interessati dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, gli stessi potranno presentare domanda ai fini del riconoscimento della misura, ferma restando l’esclusione dalla scala di equivalenza di quei componenti che risiedono in strutture a totale carico pubblico, per tutto il periodo interessato. Resta fermo che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

23) Il requisito soggettivo relativo alle misure cautelari/condanne vale solo per il componente/diretto interessato o per tutto il nucleo? Se vale solo per il componente il resto del nucleo potrà percepire ADI?

In base a quanto stabilito dal Legislatore, il requisito della mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o DI applicazione della pena su richiesta delle parti intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta si intende riferita al “beneficiario dell’Assegno di inclusione” e non all’intero nucleo.

Per beneficiario dell’assegno di inclusione si intende far riferimento al richiedente o al componente del nucleo considerato nella scala di equivalenza per determinare il beneficio economico.

24) La misura ADI come si interseca con la misura GOL che prevede la sottoscrizione di un Patto per il Lavoro?

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, Decreto lavoro convertito in Legge, i componenti con responsabilità genitoriali tenuti agli obblighi, attivabili al lavoro, sono indirizzati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel cui ambito è possibile prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma GOL nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori, di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

25) Come si definiscono i componenti con carichi di cura, considerati nella scala di equivalenza per la determinazione dell‘importo spettante?

I componenti con carichi di cura sono valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell’allegato 3 al DPCM 159/2013.

26) In un nucleo composto da 4 persone (2 adulti, 1 minore di età inferiore ai 2 anni e l’altro maggiore di 2 anni) il carico di cura viene riconosciuto ai genitori? Se solo ad uno dei due con quali criteri? Se ad esempio entrambi disoccupati?

In attesa di ulteriori specificazioni, per ora si intende ad uno solo, indicato dai coniugi nella richiesta di esonero.

27) I tirocini con importo superiore a 3000 euro annuo devono essere comunicati?

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del Decreto lavoro convertito in Legge, in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese la cumulabilità con il beneficio ADI è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3000 euro lordi. In buona sostanza, non saranno considerati 3000 euro di indennità di tirocinio e la parte che eccede sarà tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare del beneficio spettante. Ciò per quanto riguarda i tirocini assimilabili a politiche attive del lavoro.

Per quanto riguarda i tirocini così detti di inclusione sociale (come definiti dalle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate con accordo in conferenza unificata Stato Regioni e Province autonome nella seduta del 22 gennaio 2015) non sempre sono assimilabili a politiche attive del lavoro, essendo la legislazione che li definisce regionale. Si rimanda a successivi approfondimenti per tipologia di tirocini di inclusione, alla luce della specifica legislazione regionale.

28) Il sostegno del tirocinio di inclusione sociale per un beneficiario RDC che decade al 30 giugno, decade insieme al beneficio oppure può essere ancora erogato in virtù del fatto che alla firma il beneficiario ancora percepiva il RDC?

In virtù del consolidato orientamento che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico è possibile la prosecuzione del tirocinio di inclusione, delle persone che terminano di ricevere il RdC dopo aver percepito il beneficio per sette mensilità, essendo state avviate ai centri per l’impiego. L’intervento seguita a poter essere finanziato a valere sulla quota servizi del fondo povertà nel caso fosse già previsto o rappresenti una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario

29) Per le progettualità del RDC legate ai tirocini di inclusione, che verranno attivate a settembre 2023. Devo rifare le progettualità o posso far concludere i tirocini di inclusione nel corso del 2024?

Se il tirocinio è attivato in favore di un nucleo preso in carico dai servizi sociali nell’ambito di un progetto di inclusione sociale, si rileva che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico. Sarà possibile la prosecuzione del tirocinio di inclusione, oltre il termine di fruizione del Rdc. L’intervento seguita a poter essere finanziato a valere sulla quota servizi del fondo povertà nel caso fosse già previsto o rappresenti una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario.

30) Per le progettualità del RDC legate ai tirocini di inclusione, che verranno attivate a settembre 2023. Devo rifare le progettualità o posso far concludere i tirocini di inclusione nel corso del 2024?

Se il tirocinio è attivato in favore di un nucleo preso in carico dai servizi sociali nell’ambito di un progetto di inclusione sociale, si rileva che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico. Sarà possibile la prosecuzione del tirocinio di inclusione, oltre il termine di fruizione del Rdc. L’intervento seguita a poter essere finanziato a valere sulla quota servizi del fondo povertà nel caso fosse già previsto o rappresenti una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario.

31) L’accesso alla piattaforma GePI sarà consentito solamente agli operatori dei Comuni o anche agli operatori delle Unioni dei Comuni ai quali sono state conferite le funzioni dei servizi sociali?

Nel caso in cui l’unione dei Comuni abbia la configurazione di Ambito territoriale sociale con operatori abilitati a operare sulla piattaforma GePI, come attualmente accade per il Reddito di cittadinanza allo stesso modo gli operatori potranno operare con la stessa modalità per la futura misura di contrasto alla povertà.

32) Con l’ADI, sarà introdotta una nuova piattaforma digitale?

Si, sarà introdotta una nuova piattaforma denominata Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI), assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’ADI. All’interno della piattaforma saranno presenti diverse informazioni al fine di consentire al beneficiario di seguire il proprio percorso di attivazione sociale e lavorativa. La piattaforma SIISL comprenderà le attuali piattaforme GePI, MyAnpal e SIU. In particolare gli operatori dei Comuni continueranno ad operare su GePI.

33) Da quando sarà disponibile la piattaforma SIISL?

I beneficiari del servizio formazione lavoro inizieranno a utilizzare la piattaforma SIISL a partire dal 1° settembre 2023 ed a questi a partire dal 1° gennaio 2024 si aggiungeranno i beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI).

34) Quale sarà il ruolo dei CAF e degli istituti di patronato nel supportare le persone con scarsa confidenza con le procedure di attivazione digitali o che non dispongono di SPID e CIE?

E’ un tema ancora in parte aperto. Attualmente è previsto che nella fase di presentazione della domanda ci sia il supporto dei CAF e dei Patronati, ma la norma non chiarisce se CAF e Patronati possono dare un supporto anche nella fase successiva di registrazione sulla piattaforma informatica e di sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Si rimanda a chiarimenti successivi.

35) I servizi sociali potranno passare al centro per l’impiego singoli componenti? Cambia qualcosa rispetto al Reddito di cittadinanza?

Nell’ambito dell’ADI è prevista per ogni nucleo familiare la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, mentre i singoli componenti tenuti agli obblighi, che in esito alla analisi preliminare risulteranno attivabili al lavoro, saranno anche indirizzati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio, come spiegato in questa guida. Qualcosa di simile a quanto avviene per il Reddito di cittadinanza quando nell’ambito del Patto di inclusione per un singolo componente viene indicato come impegno di attivazione lavorativa la sottoscrizione con il CPI di un Patto di servizio. Non è più possibile. Invece indirizzare al centro per l’impiego l’intero nucleo.

36) I principi sanzionatori introdotti dalla nuova misura ADI sono differenti da quelli della misura Rdc?

Si, dalla normativa ADI non è più prevista la decurtazione di mensilità del beneficio economico, ma solamente la sospensione o la decadenza dall’Assegno di inclusione sociale. Si veda pagina 75 e seguenti delle slide su Assegno di Inclusione disponibili in questa pagina.

37) In tema di sanzioni per mancata presentazione alla convocazione presso i servizi sociali anche con la nuova misura ADI è necessario che le convocazioni siano inviate formalmente con raccomandata A/R?

La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

38) Il case manager deve valutare l’attivabilità dei componenti del nucleo ADI?

Si, nell’ambito della valutazione multidimensionale dei nuclei familiari, deve essere valutata la condizione di attivabile al lavoro dei componenti con responsabilità genitoriali tenuti agli obblighi di partecipazione alle attività di politica attiva del lavoro.

39) È possibile avviare singoli componenti del nucleo ADI al Centro per l’impiego?

Si. Nell’ambito dell’ADI è prevista per ogni nucleo familiare la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, mentre i singoli componenti tenuti agli obblighi, che in esito alla analisi preliminare risulteranno attivabili al lavoro, saranno anche indirizzati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio.

40) La partecipazione ai PUC non è più obbligatoria come nel RDC? è a discrezione del Servizio indicarlo o meno nel patto di inclusione?

In base all’art. 6, comma 5 bis, Decreto lavoro convertito in Legge, nell’ambito del percorso personalizzato è possibile prevedere l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.

41) Chi lavora, può continuare a lavorare percependo l’ADI, magari con limitazioni del contributo che verrà erogato, o non può proprio fare domanda?

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto ove sussistano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i requisiti e le condizioni previsti dall’art. 2 del Decreto lavoro convertito in Legge. Nel rispetto dei requisiti economici la misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

In caso di variazione della condizione occupazionale in corso di erogazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, i redditi derivanti dalla attività devono essere comunicati all’INPS.

Inoltre, al fine di favorire l’autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, è riconosciuta la fruizione, a titolo di incentivo e senza variazioni, dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Si tenga presente che, in ogni caso, è fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

42) Per le attività di volontariato in cui è impegnata la persona, e che ricade come assolvimento PUC, l’impegno deve essere formalizzato o è sufficiente che la persona sia inserita nel registro dei volontari dell’Associazione?

L’impegno dovrà essere formalizzato.

43) I PUC valgono solo per i beneficiari di ADI e non SFL?

In base a quanto stabilito nell’articolo 12, comma1, Decreto lavoro convertito in Legge, tra le misure del Supporto per la formazione ed il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività, così come definiti dall’articolo 6, comma 5-bis, del citato decreto.

44) Come si definisce la condizione di svantaggio e che certificazione è necessaria?

Con decreto attuativo è stato chiarito il tipo di certificazione necessaria per le diverse categorie di svantaggio. Per ora, a titolo esemplificativo, si considerano in condizione di svantaggio:

  • le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità
  • le persone in carico ai servizi per le dipendenze;
  • le persone in carico ai servizi per le donne vittime di violenza;
  • le persone in carico ai servizi psicologici per la salute della persona;
  • le persone in carico ai servizi per le malattie psichiatriche;
  • le persone senza fissa dimora, iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, in carico ai servizi sociali territoriali.

45) Qual è il ruolo dell’Ufficio Anagrafe nella nuova misura?

In base all’articolo 8, comma 11, Decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ovvero il Decreto lavoro convertito in Legge, i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. Tuttavia, ai sensi dall’articolo 4, comma 1 del medesimo decreto, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall’INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Ministero dell’Interno attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Pertanto, l’INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.

I VIDEO SULL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Mettiamo a vostra disposizione anche i video di presentazione dell’Assegno di Inclusione fornito dal Ministero del Lavoro:

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LA GUIDA ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE 2024

Per un approfondimento più completo vi consigliamo di leggere la guida sull’Assegno di Inclusione che è estremamente chiara e dettagliata. Contiene la spiegazione su cos’è e come funziona l’Assegno di Inclusione, a chi spetta e tutte le regole di accesso e i vincoli da rispettare. Vi invitiamo a leggere anche il focus sul Supporto formazione e lavoro che è già partito dal 1° settembre 2023.

ASSISTENZA PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso note le FAQ e dei canali di assistenza su ADI, SFL e RDC. In sostanza il Ministero ha dato le risposte ufficiali alle domande frequenti dei cittadini su l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che prenderanno il posto del Reddito di cittadinanza (RdC).

In questo articolo vi illustriamo tutte le risposte del Ministero alle FAQ su ADI, SFL e RDC. Per saperne di più è utile consultare anche queste slide.

Infine, per i cittadini è sempre disponibile il servizio di Urp Online del Dicastero.

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Vi consigliamo la lettura del nostro articolo per conoscere nel dettaglio i casi in cui l’Assegno di Inclusione e il reddito da lavoro sono compatibili.

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

A vostra disposizione il nostro approfondimento sul nuovo piano di assunzioni NEET, poveri e beneficiari di ADI. Interessante anche la proposta di estendere l’assegno di inclusione alle donne vittime di violenza nel 2024.

Poi, tra le novità più interessanti segnaliamo l’approfondimento sul reddito alimentare, misura per contrastare la povertà e la guida sulla carta risparmio spesa, destinata alle famiglie a basso reddito.

Infine, vi invitiamo a scoprire nell’apposita sezione tutte le notizie su nuovi bonus e aiuti per le famiglie e lavoratori.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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