FAQ Assegno di inclusione: le risposte del Ministero alle domande frequenti

Ecco le risposte alle domande frequenti (FAQ) sull’assegno di inclusione rese note dal Ministero del Lavoro, per chiarire ogni dubbio

Assegno inclusione, Ministero lavoro
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Il Ministero del Lavoro ha messo a disposizione degli utenti le FAQ sull’assegno di inclusione, ossia le risposte  alle domande frequenti aggiornate a giugno 2024, utili per coloro che intendono usufruire della misura dal 1° gennaio 2024.

Molti cittadini non hanno ancora ben chiare le regole per richiedere e ottenere l’assegno di inclusione, ossia la misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dal 2024, per le famiglie con componenti “fragili” come anziani, minori e disabili.

Il Ministero ha quindi deciso di dare supporto ai cittadini con la pubblicazione delle FAQ ufficiali che rendiamo disponibili di seguito, dopo l’ultimo aggiornamento del 25 giugno 2024.

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LE FAQ SULL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Ecco le FAQ (Frequently Asked Questions) sull’assegno di inclusione aggiornate al 25 giugno 2024 rese note dal Ministero del Lavoro.

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1) Cos’è l’Assegno di Inclusione e a chi si rivolge?

L’Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e inclusione sociale e professionale rivolta a:

  • nuclei con minorenni;
  • nuclei con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159 del 2013);
  • nuclei con persone anziane con almeno 60 anni;
  • nuclei con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
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2) Da quando decorre l’assegno di inclusione?

L’assegno di inclusione decorre dal 1° gennaio 2024. Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Presentazione domanda Sottoscrizione PAD Esito positivo istruttoria Avvio pagamento Decorrenza beneficio
Dicembre Dicembre Gennaio Gennaio Gennaio
Dicembre Dicembre Marzo Marzo Gennaio
Gennaio Maggio Febbraio Giugno Giugno

Solo per i PAD nucleo sottoscritti entro il mese di gennaio 2024, il beneficio decorre dal medesimo mese di gennaio, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

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3) Come va presentata la domanda?

L’Assegno di inclusione dovrà essere richiesto con modalità telematica all’INPS secondo le seguenti modalità: utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica tramite il sito www.inps.it , oppure presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) oppure presso gli Istituti di patronato

4) Quale è il primo passo che il richiedente ADI dovrà compiere?

Il richiedente presenterà telematicamente a INPS la richiesta dell’Assegno di Inclusione. L’INPS informa il richiedente che per ricevere il beneficio economico deve effettuare l’iscrizione presso la nuova piattaforma digitale SIISL al fine di sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale, autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai Centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro, agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo 150 del 2015.

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5) Cosa si intende per percorsi di protezione relativi alla violenza di genere? E chi li certifica? Ad esempio, è necessario l’inserimento in casa rifugio o la denuncia avvia già il percorso di protezione?

Fatte salve ulteriori specificazioni, l’articolo 6, comma 5, lettera d-bis, prevede una presa in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita, anche a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

6) La pensione di cittadinanza verrà eliminata completamente dal 2024?

A partire dal 1° gennaio 2024 la misura della pensione di cittadinanza è stata abolita.

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7) I controlli sulla domanda saranno fatti prima di avviare il pagamento?

L’ Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti richieste dalla legge, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell’interno attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’articolo 7 del Decreto lavoro convertito in Legge.

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8) Quanti anni di residenza sono necessari per richiedere l’ADI?

Per richiedere l’ADI sono necessari almeno cinque anni di residenza in Italia, di cui gli ultimi due in maniera continuativa, per il richiedente. Tutti gli altri componenti del nucleo inseriti nella scala di equivalenza dovranno risultare residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

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9) Tutti i componenti del nucleo devono avere una residenza di almeno 5 anni?

Il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, si intende riferito esclusivamente al richiedente il beneficio economico e non ai componenti il nucleo familiare rientranti nella scala di equivalenza di cui al comma 4 Decreto lavoro convertito in Legge. In riferimento a questi ultimi è necessario che siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e durante l’intera fruizione del beneficio.

10) Quale titolo di soggiorno devono possedere gli altri componenti del nucleo familiare ai fini AdI?

La norma richiede solamente che siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

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11) Da chi saranno effettuati i controlli sulla continuità della residenza (cioè che non vi sia stata una assenza dal territorio italiano per oltre 2 mesi o 4 mesi non continuativi negli ultimi 18 mesi)?

In attesa di ulteriori specificazioni circa le modalità di controllo, si richiama l’articolo 3, comma 8 del Decreto lavoro convertito in Legge che pone in capo al beneficiario dell’Assegno di inclusione la comunicazione di ogni variazione delle condizioni e dei requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento – tra questi la residenza in Italia – a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

12) Qualora una persona abbia commesso un reato ma abbia scontato la propria pena in carcere/misura alternativa alla detenzione nel periodo precedente alla domanda, rientra nella possibilità di richiedere l’assegno di inclusione?

Se non sono decorsi 10 anni dalla condanna no. Più nel dettaglio, il beneficiario dell’assegno di inclusione, che si tratti del richiedente l’ADI o un componente del nucleo incluso nella scala di equivalenza, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione. Nei suoi confronti non deve essere stata pronunciata, nei dieci anni precedenti la richiesta, sentenza definitiva di condanna o sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

13) Chi lavora, può continuare a lavorare percependo l’ADI, magari con limitazioni del contributo che verrà erogato, o non può proprio fare domanda?

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto ove sussistano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i requisiti e le condizioni previsti dall’art. 2 del Decreto lavoro convertito in Legge.

Nel rispetto dei requisiti economici la misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. In caso di variazione della condizione occupazionale in corso di erogazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità.

L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, i redditi derivanti dalla attività devono essere comunicati all’INPS. Inoltre, al fine di favorire l’autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, è riconosciuta la fruizione, a titolo di incentivo e senza variazioni, dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere questa guida.

Si tenga presente che, in ogni caso, è fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

14) Cambia la scala di equivalenza dell’ISEE?

Sì, è stata introdotta una scala diversa da quella RDC – spiegata in questa guida– per determinare il beneficio e la soglia di reddito familiare per l’accesso. Si può anche leggere pagina 27 e seguenti delle slide su Assegno di Inclusione disponibili in questa pagina.

15)  Come si verifica la residenza in Italia continuativa del coniuge iscritto all’AIRE che vive all’estero? è compatibile con la fruizione del beneficio?

Il coniuge è attratto nel nucleo familiare ai fini ISEE, ma non può rientrare nella scala di equivalenza in quanto non residente in Italia.

16) Ai fini dell’ISEE familiare il genitore non coniugato che ha riconosciuto il figlio minore ma con diversa residenza rispetto al nucleo madre/figlio minore, va inserito nella DSU ai fini del calcolo ISEE?

In presenza di minorenni, l’ISEE per accedere alla misura è calcolato prendendo a riferimento l’articolo 7 del DPCM 159/2013, il quale prevede modalità differenziate di calcolo dell’indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.
In particolare, ai sensi del comma 1, ai fini del calcolo dell’ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

  1. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. quando con provvedimento dell’autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  4. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  5. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, l’ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all’allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM.

Ciò detto, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.

17) Rispetto ai nuclei composti da fratelli adulti come si evince dallo stato di famiglia e uno dei quali lavora, l’altro privo di reddito può richiedere il beneficio presentando un ISEE da solo?

Al di là della condizione occupazionale trova applicazione l’articolo 3,comma 1 del DPCM 159/2013, secondo cui il nucleo familiare del richiedente una prestazione sociale agevolata è costituito, in via generale, dai soggetti componenti la “famiglia anagrafica” alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica -DSU (così come risulta dallo stato di famiglia rilasciato dai competenti uffici comunali di residenza), salvo eccezioni previste dalla normativa vigente in materia, cui si rimanda.

18) Provvedimento dell’autorità giudiziaria colloca minore e madre in casa-famiglia a totale carico della pubblica amministrazione, possono fare domanda per l’assegno di inclusione?

Ai sensi dell’articolo 2 comma 5 del Decreto lavoro convertito in Legge, non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico pubblico. Ne consegue che, in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che colloca il minore e la madre in struttura (casa-famiglia) a totale carico della pubblica amministrazione, per tali nuclei non sarà possibile presentare domanda ai fini del riconoscimento dell’Assegno di Inclusione.

Se, invece, nel medesimo nucleo sono presenti soggetti non interessati dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, gli stessi potranno presentare domanda ai fini del riconoscimento della misura, ferma restando l’esclusione dalla scala di equivalenza di quei componenti che risiedono in strutture a totale carico pubblico, per tutto il periodo interessato. Resta fermo che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE.

19) Il requisito soggettivo relativo alle misure cautelari/condanne vale solo per il componente/diretto interessato o per tutto il nucleo? Se vale solo per il componente il resto del nucleo potrà percepire ADI?

In base a quanto stabilito dal Legislatore, il requisito della mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o DI applicazione della pena su richiesta delle parti intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta si intende riferita al “beneficiario dell’Assegno di inclusione” e non all’intero nucleo.

Per beneficiario dell’assegno di inclusione si intende far riferimento al richiedente o al componente del nucleo considerato nella scala di equivalenza per determinare il beneficio economico.

20) La misura ADI come si interseca con la misura GOL che prevede la sottoscrizione di un Patto per il Lavoro?

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, Decreto lavoro convertito in Legge, i componenti con responsabilità genitoriali tenuti agli obblighi, attivabili al lavoro, sono indirizzati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel cui ambito è possibile prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma GOL nazionale per la Garanzia di occupabilità dei Lavoratori, di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

21) Come si definiscono i componenti con carichi di cura, considerati nella scala di equivalenza per la determinazione dell‘importo spettante?

I componenti con carichi di cura sono valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell’allegato 3 al DPCM 159/2013.

22) In un nucleo composto da 4 persone (2 adulti, 1 minore di età inferiore ai 2 anni e l’altro maggiore di 2 anni) il carico di cura viene riconosciuto ai genitori? Se solo ad uno dei due con quali criteri? Se ad esempio entrambi disoccupati?

In attesa di ulteriori specificazioni, per ora si intende ad uno solo, indicato dai coniugi nella richiesta di esonero.

23) I tirocini con importo superiore a 3000 euro annuo devono essere comunicati?

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del Decreto lavoro convertito in Legge, in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese la cumulabilità con il beneficio ADI è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3000 euro lordi. In buona sostanza, non saranno considerati 3000 euro di indennità di tirocinio e la parte che eccede sarà tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare del beneficio spettante. Ciò per quanto riguarda i tirocini assimilabili a politiche attive del lavoro.

Per quanto riguarda i tirocini così detti di inclusione sociale (come definiti dalle “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” approvate con accordo in conferenza unificata Stato Regioni e Province autonome nella seduta del 22 gennaio 2015) non sempre sono assimilabili a politiche attive del lavoro, essendo la legislazione che li definisce regionale. Si rimanda a successivi approfondimenti per tipologia di tirocini di inclusione, alla luce della specifica legislazione regionale.

24) Il sostegno del tirocinio di inclusione sociale per un beneficiario RDC che decade al 30 giugno, decade insieme al beneficio oppure può essere ancora erogato in virtù del fatto che alla firma il beneficiario ancora percepiva il RDC?

In virtù del consolidato orientamento che la durata del progetto può eccedere la durata del beneficio economico è possibile la prosecuzione del tirocinio di inclusione, delle persone che terminano di ricevere il RdC dopo aver percepito il beneficio per sette mensilità, essendo state avviate ai centri per l’impiego. L’intervento seguita a poter essere finanziato a valere sulla quota servizi del fondo povertà nel caso fosse già previsto o rappresenti una naturale prosecuzione del Patto di Inclusione Sociale, già stipulato con il beneficiario

25) L’accesso alla piattaforma GePI è consentito solamente agli operatori dei Comuni o anche agli operatori delle Unioni dei Comuni ai quali sono state conferite le funzioni dei servizi sociali?

Nel caso in cui l’unione dei Comuni abbia la configurazione di Ambito territoriale sociale con operatori abilitati a operare sulla piattaforma GePI, come attualmente accade per il Reddito di cittadinanza allo stesso modo gli operatori potranno operare con la stessa modalità per la futura misura di contrasto alla povertà.

26) Con l’ADI, è stata introdotta una nuova piattaforma digitale?

Si, è stata introdotta una nuova piattaforma denominata Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) al fine di consentire l’attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI), assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo dell’ADI. All’interno della piattaforma sono presenti diverse informazioni al fine di consentire al beneficiario di seguire il proprio percorso di attivazione sociale e lavorativa. La piattaforma SIISL comprende le attuali piattaforme GePI, MyAnpal e SIU. In particolare gli operatori dei Comuni continueranno ad operare su GePI.

27) Da quando è disponibile la piattaforma SIISL?

I beneficiari del servizio formazione lavoro inizieranno a utilizzare la piattaforma SIISL a partire dal 1° settembre 2023 ed a questi a partire dal 1° gennaio 2024 si aggiungeranno i beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI).

28) Quale è il ruolo dei CAF e degli istituti di patronato nel supportare le persone con scarsa confidenza con le procedure di attivazione digitali o che non dispongono di SPID e CIE?

Nella fase di presentazione della domanda il richiedente può chiedere il supporto a Patronati e, dall’8 gennaio 2024, ai CAF un supporto per la procedura di richiesta di accesso alla misura e per la compilazione del Patto di Attivazione Digitale del nucleo.

29) I servizi sociali potranno passare al centro per l’impiego singoli componenti? Cambia qualcosa rispetto al Reddito di cittadinanza?

Nell’ambito dell’ADI è prevista per ogni nucleo familiare la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, mentre i singoli componenti tenuti agli obblighi, che in esito alla analisi preliminare risulteranno attivabili al lavoro, saranno anche indirizzati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio, come spiegato in questa guida. Qualcosa di simile a quanto avviene per il Reddito di cittadinanza quando nell’ambito del Patto di inclusione per un singolo componente viene indicato come impegno di attivazione lavorativa la sottoscrizione con il CPI di un Patto di servizio. Non è più possibile. Invece indirizzare al centro per l’impiego l’intero nucleo.

30) I principi sanzionatori introdotti dalla nuova misura ADI sono differenti da quelli della misura Rdc?

Si, dalla normativa ADI non è più prevista la decurtazione di mensilità del beneficio economico, ma solamente la sospensione o la decadenza dall’Assegno di inclusione sociale. Si veda pagina 75 e seguenti delle slide su Assegno di Inclusione disponibili in questa pagina.

31) In tema di sanzioni per mancata presentazione alla convocazione presso i servizi sociali anche con la nuova misura ADI è necessario che le convocazioni siano inviate formalmente con raccomandata A/R?

La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonché dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

32) Il case manager deve valutare l’attivabilità dei componenti del nucleo ADI?

Si, nell’ambito della valutazione multidimensionale dei nuclei familiari, deve essere valutata la condizione di attivabile al lavoro dei componenti con responsabilità genitoriali tenuti agli obblighi di partecipazione alle attività di politica attiva del lavoro.

33) È possibile avviare singoli componenti del nucleo ADI al Centro per l’impiego?

Si. Nell’ambito dell’ADI è prevista per ogni nucleo familiare la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale, mentre i singoli componenti tenuti agli obblighi, che in esito alla analisi preliminare risulteranno attivabili al lavoro, saranno anche indirizzati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di servizio.

34) I Progetti Utili alla Collettività (PUC) sono ancora obbligatori per tutti i beneficiari? Chi è tenuto a partecipare ai PUC e chi può aderire volontariamente?

Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei Comuni o di altre amministrazioni pubbliche in convenzione con i Comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. L’attività nel PUC viene svolta presso il Comune di residenza ovvero, previo accordo tra le parti, presso un Comune dell’Ambito Territoriale Sociale, compatibilmente con le altre attività del beneficiario. Lo svolgimento di tali attività è a titolo gratuito, non è assimilabile a una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta comunque l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche.

Non sussistendo più la previsione di attivare la partecipazione ai PUC indistintamente per tutti i beneficiari della misura, l’attività nei PUC rientra come uno degli impegni inseribili all’interno del percorso personalizzato, sulla base delle caratteristiche del singolo componente. Qualora la persona beneficiaria sia soggetta all’obbligo di attivazione lavorativa, l’impegno alla partecipazione al PUC può essere inserito nell’ambito del Patto di servizio con i centri per l’impiego (o con i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro).

Per i beneficiari tenuti alla sottoscrizione del solo Patto per l’inclusione sociale con i servizi sociali, l’impegno alla partecipazione ai PUC può essere inserito in tale Patto. Equivale alla partecipazione ai PUC, ai fini della definizione degli impegni nell’ambito dei Patti per l’inclusione sociale, la partecipazione, definita d’intesa con il comune, ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore, da svolgere nel comune di residenza nei medesimi ambiti di intervento. Con riferimento ai beneficiari che possono aderire volontariamente ai percorsi personalizzati, pur essendo esclusi da tali obblighi, la partecipazione può essere prevista dal Patto al quale si è aderito (Patto di servizio o Patto per l’inclusione sociale). In questo caso, l’inosservanza degli impegni previsti dal PUC non determina sanzioni.

Gli oneri per l’assicurazione presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti nonché altri oneri aggiuntivi sostenuti dal terzo settore per la partecipazione di beneficiari alle attività di volontariato sono sostenuti sulle risorse del Fondo Povertà o sulle risorse dei fondi europei.

35) Chi lavora, può continuare a lavorare percependo l’ADI, magari con limitazioni del contributo che verrà erogato, o non può proprio fare domanda?

L’Assegno di Inclusione può essere richiesto ove sussistano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, i requisiti e le condizioni previsti dall’art. 2 del Decreto lavoro convertito in Legge. Nel rispetto dei requisiti economici la misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

In caso di variazione della condizione occupazionale in corso di erogazione da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nelle forme di avvio di un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, i redditi derivanti dalla attività devono essere comunicati all’INPS.

Inoltre, al fine di favorire l’autoimprenditorialità, ai beneficiari che avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, è riconosciuta la fruizione, a titolo di incentivo e senza variazioni, dell’Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Si tenga presente che, in ogni caso, è fatto obbligo al beneficiario dell’Assegno di inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.

36) Per le attività di volontariato in cui è impegnata la persona, e che ricade come assolvimento PUC, l’impegno deve essere formalizzato o è sufficiente che la persona sia inserita nel registro dei volontari dell’Associazione?

L’impegno dovrà essere formalizzato.

37) I PUC valgono solo per i beneficiari di ADI e non SFL?

In base a quanto stabilito nell’articolo 12, comma1, Decreto lavoro convertito in Legge, tra le misure del Supporto per la formazione ed il lavoro rientrano anche i progetti utili alla collettività, così come definiti dall’articolo 6, comma 5-bis, del citato decreto.

38) Come si definisce la condizione di svantaggio e che certificazione è necessaria?

Con decreto attuativo è stato chiarito il tipo di certificazione necessaria per le diverse categorie di svantaggio. Per ora, a titolo esemplificativo, si considerano in condizione di svantaggio:

  • le persone in carico ai servizi per le persone con disabilità
  • le persone in carico ai servizi per le dipendenze;
  • le persone in carico ai servizi per le donne vittime di violenza;
  • le persone in carico ai servizi psicologici per la salute della persona;
  • le persone in carico ai servizi per le malattie psichiatriche;
  • le persone senza fissa dimora, iscritte nel registro di cui all’articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, in carico ai servizi sociali territoriali.

39) Qual è il ruolo dell’Ufficio Anagrafe nella nuova misura?

In base all’articolo 8, comma 11, Decreto-Legge 48/2023 convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ovvero il Decreto lavoro convertito in Legge, i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini dell’ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del beneficio. Tuttavia, ai sensi dall’articolo 4, comma 1 del medesimo decreto, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall’INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Ministero dell’Interno attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Pertanto, l’INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un supplemento di istruttoria rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.

40) Per quanto riguarda gli incontri con i servizi, quali sono le sanzioni previste dall’Adi e quando vengono applicate?

Una volta che la domanda è stata accolta, il nucleo familiare dovrà incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo. In caso di mancato incontro:

  • se c’è stata una convocazione da parte dei servizi sociali e non c’è un giustificato motivo per la mancata presentazione, il nucleo decade dal beneficio;
  • se non c’è stata convocazione, il beneficio verrà sospeso a tutto il nucleo dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni.

I componenti che in esito all’analisi preliminare risultano attivabili al lavoro, avranno 60 giorni per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i Centri per l’Impiego. A questo fine, al termine dell’analisi preliminare e della definizione di attivabilità al lavoro, il componente attivabile, prima di recarsi al CPI, dovrà compilare il cv e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale sulla piattaforma SIISL. In caso di mancata presentazione ai CPI entro i 60 giorni per la firma del PSP, il beneficio viene sospeso.

I componenti il nucleo familiare che sono tenuti a sottoscrivere il PaIS e che possono aderire volontariamente a percorsi di attivazione lavorativa, dovranno recarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, al massimo entro 90 giorni dal precedente incontro, per confermare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio viene sospeso a tutto il nucleo familiare. Si ricorda che nel PaIS possono essere previsti incontri anche prima dei 90 giorni. In questi casi, previa convocazione da parte dei servizi sociali da effettuarsi tramite piattaforma GePI, in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo, si applica la decadenza dal beneficio per tutto il nucleo familiare. L’avvenuto incontro, invece, farà ripartire il contatore dei 90 giorni per il successivo incontro di monitoraggio.

I componenti indirizzati al Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (componenti che sono fuori dalla scala di equivalenza e senza responsabilità genitoriali) non sono tenuti ad alcun obbligo (e conseguente sanzione), non devono essere convocati dai servizi sociali e non devono presentarsi ogni 90 giorni per confermare la propria posizione.

I componenti che non sono tenuti ad obbligo di attivazione lavorativa (con definizione del PSP) o sociale (con definizione del PaIS) devono a presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o gli istituti di patronato per confermare la loro condizione (con particolare riferimento alle cause di esonero). In caso di mancata presentazione il beneficio viene sospeso.
Fanno eccezione i componenti non tenuti agli obblighi di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità o vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione che non sono obbligati a confermare la loro condizione ogni 90 giorni.

Se nel nucleo sono presenti solo componenti adulti non tenuti agli obblighi in quanto di età pari o superiore ai 60 anni o con disabilità e uno o più minorenni in obbligo scolastico, almeno un componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS e di monitoraggio ogni 90 giorni.
In caso di nuclei con minorenni in obbligo scolastico e il cui componente adulto non sia tenuto agli obblighi in quanto vittima di violenza di genere e inserito in percorsi di protezione, il componente adulto avrà l’obbligo di sottoscrizione del PaIS, ma non di monitoraggio ogni 90 giorni.

Si precisa che sia nei casi di sospensione che di decadenza, la sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, anche in caso di possesso di diverse carte ADI (carta di inclusione). La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi. La sospensione può essere sanata con la comunicazione di avvenuta presentazione. Nei casi di sospensione, infatti, il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, con la registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi. In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

41) Terminata l’analisi preliminare, cosa è necessario fare con i componenti che risultano attivabili al lavoro?

Qualora in esito all’analisi preliminare un componente risulti attivabile al lavoro, il Case Manager dovrà invitarlo a sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale Individuale sulla piattaforma SIISL e a presentarsi, successivamente, al centro per l’impiego territoriale, per la definizione del Patto di Servizi Personalizzato (PSP). Si ricorda che, una volta recepita su SIISL la tipologia di percorso per il singolo componente, il componente attivabile al lavoro avrà 60 giorni di tempo per sottoscrivere il PSP, pena la sospensione dal beneficio.

Poi, si ricorda, inoltre, che anche i componenti attivabili al lavoro saranno inclusi nel PaIS del nucleo, con eventuali impegni e sostegni compatibili con il percorso di attivazione lavorativa. Per questi componenti però, i servizi sociali non potranno attivare un PUC.

42) L’assistente sociale su GePI può abbinare ad un PUC un componente indirizzato ai centri per l’impiego per attivazione di un Patto di Servizio Personalizzato (PSP)?

No, qualora il componente sia indirizzato ai servizi per il lavoro per la definizione di un percorso di attivazione lavorativa e la firma del PSP, il PUC potrà essere attivato solo dagli operatori dei servizi per il lavoro.

43) L’obbligo di incontrare periodicamente i servizi sussiste anche per i nuclei composti esclusivamente da beneficiari non attivabili o esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa?

Tutti i nuclei beneficiari sono tenuti a presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio. Successivamente, in base agli esiti dell’analisi preliminare da parte dei servizi sociali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL, la tipologia di percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI.

I componenti che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e pertanto non saranno tenuti a sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato con i servizi per il lavoro, hanno comunque l’obbligo di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio.

Dall’obbligo di presentazione sono esclusi i componenti il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e i componenti inseriti in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

Tale esclusione non si applica se il nucleo è composto solo dai soggetti esonerati, indicati nel paragrafo precedente, e da minorenni tenuti all’obbligo scolastico. In questi casi, sussiste per almeno uno dei componenti adulti l’obbligo di sottoscrizione di un percorso di inclusione sociale (PaIS) e l’obbligo di monitoraggio e conferma della propria posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato. Sono escluse dall’obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni le donne vittime di violenza e le persone inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, anche se soggette all’obbligo di sottoscrizione del PaIS che, ove necessario, verrà definito con il supporto del Centro Anti Violenza (CAV) competente.

44) Qual è la funzione del nuovo ruolo GePI “Responsabile registrazione incontri”?

Il Responsabile della registrazione incontri è un nuovo profilo utente attivo sulla piattaforma GePI per gestire le presentazioni spontanee dei beneficiari pressi i servizi sociali dei Comuni. Questo utente potrà registrare in piattaforma le presentazioni spontanee dei nuclei beneficiari attraverso l’apposita funzione “Registra presentazione”, oppure tramite la funzione “Calendario” (equivalente a quella disponibile per il Case Manager). Tramite la funzione Calendario, il Responsabile della registrazione potrà anche pianificare nuovi incontri con il nucleo beneficiario. Il Responsabile della registrazione incontri non potrà valutare gli incontri del nucleo. Questa responsabilità rimane in carico al Case Manager che segue il nucleo beneficiario nel percorso di presa in carico.

Il Responsabile della registrazione incontri ha anche la possibilità di ricercare i casi filtrando in base allo stato del primo appuntamento ed alla data di avvio dei 120 giorni, al fine di identificare i casi che necessitano di convocazione prioritaria al primo appuntamento.

Gli Amministratore di Ambito potranno accreditare il nuovo profilo in piattaforma GePI. Qualora il nuovo profilo venga associato ad un operatore già attivo su GePI, è sufficiente procedere con l’aggiunta del nuovo ruolo. Ulteriori informazioni sul nuovo profilo del Responsabile registrazione incontri e sulle funzioni che questo profilo ha attive su GePI sono disponibili nella sezione novità di GePI.

45) Se i componenti adulti del nucleo non sono tenuti alla sottoscrizione del PaIS e uno o più componenti minorenni sono in obbligo scolastico, cosa succede?

Se i componenti adulti hanno la responsabilità genitoriale e sono tutti di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità, non si applica la previsione della sola adesione volontaria al percorso di inclusione sociale. Almeno un componente adulto, infatti, è tenuto a sottoscrivere il PaIS per assicurare il monitoraggio dell’adempimento dell’obbligo scolastico da parte dei componenti minorenni. In questi casi, il componente che ha sottoscritto il PaIS sarà parimenti soggetto agli obblighi di conferma della propria posizione presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro.

Indipendentemente dall’obbligo di presentazione periodica sopra indicato, il beneficiario che ha sottoscritto il PaIS è comunque sempre tenuto a presentarsi alle convocazioni dei servizi, anche con frequenza maggiore. La mancata presentazione senza giustificato motivo alle convocazioni determina la decadenza.

Nel caso di nuclei in cui l’unico componente adulto sia inserito nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere o sia una donna vittima di violenza presa in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, sarà cura dei servizi sociali, con la definizione dell’analisi preliminare, individuare nei PaIS, anche in collaborazione con il Centro antiviolenza responsabile, idonei strumenti ed interventi di supporto al nucleo, nonché le modalità di monitoraggio dell’obbligo scolastico da parte dei minorenni del nucleo, coerenti con i percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza già delineati e con le esigenze di protezione dei componenti il nucleo.

Tali nuclei sono esonerati, anche in costanza di un PaIS, dall’obbligo di conferma della propria posizione ogni 90 giorni.

46) È necessario procedere con l’attestazione di svantaggio per i componenti il nucleo che siano persone con 60 o più anni di età, minorenni o con disabilità ai fini ISEE?

No, in questi casi non è necessario procedere con l’attestazione di svantaggio poiché i componenti indicati sono già in possesso dei requisiti per beneficiare dell’ADI e, nel loro caso, l’attestazione di svantaggio non incide sulla scala di equivalenza e sull’importo del beneficio economico.

47) Nel corso dell’incontro con il nucleo beneficiario è emerso che è necessario modificare/individuare il componente nucleo ADI cui riconoscere i carichi di cura. È possibile modificare il dato in piattaforma GePI?

No, come specificato nel Messaggio 14 marzo 2024, n. 1090, dal 18 marzo ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare che fruisce di ADI potrà utilizzare il modello ADI- Com Esteso, disponibile anche sul sito istituzionale INPS, per le comunicazioni obbligatorie durante l’erogazione del beneficio che riguardano, tra l’altro, la possibilità di comunicare o modificare l’indicazione del componente del nucleo che ha carichi di cura.

48) È necessario validare la condizione di svantaggio di una persona con 60 o più anni di età, o minorenne o con disabilità ISEE? In questi casi, come si deve comportare l’operatore se non può confermare il possesso delle certificazioni/attestazioni?

Quando il componente il nucleo per il quale è stata dichiarata la condizione di svantaggio rientra già tra gli individui tutelati dall’ADI (persona con 60 o più anni di età o minorenne o con disabilità) l’INPS procede in automatico con la validazione senza attendere i 60 gg per la verifica della certificazione da parte degli altri operatori. Considerato che il soggetto ha già diritto all’ADI e che la condizione di svantaggio non inciderebbe neanche sulla scala di equivalenza e sull’importo del beneficio, gli uffici tecnici dell’INPS stanno rivedendo il processo di verifica e gli operatori territoriali interessati non devono flaggare nulla. INPS sta procedendo a riverificare le domande già presentate e all’eventuale sblocco della situazione.

49) A chi chiedere la certificazione della condizione di svantaggio e/o di partecipazione ai programmi di cura che devono essere posseduti dai componenti in condizione di svantaggio prima della presentazione della domanda ADI?

La presa in carico e la certificazione delle condizioni di svantaggio devono essere rilasciate dalle pubbliche amministrazioni competenti, come i Comuni, i Servizi Sanitari o Socio-Sanitari e le strutture giudiziarie.

Nella domanda, è necessario inserire i dati relativi sia al possesso della condizione di svantaggio che alla presa in carico ed inserimento in progetto di cura e assistenza, specificando l’amministrazione che ha rilasciato la certificazione di svantaggio, la data e, ove possibile, in numero di protocollo della certificazione, nonché la data di inizio e fine del progetto di cura e assistenza, tenendo presente che la data di fine progetto non potrà essere antecedente alla domanda Assegno di inclusione, e indicando inoltre l’amministrazione presso cui si è in carico.

Nel caso in cui il richiedente non sia in possesso di queste certificazioni, dovrà prima richiedere alla amministrazione competente il rilascio della attestazione di cui all’Allegato A alle Linee di indirizzo sulla presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato per le persone in condizioni di svantaggio, approvate con decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, disponibili da questa pagina.

Attenzione: si rappresenta che il richiedente deve essere inserito in programmi di cura e assistenza. L’erogazione di supporti meramente economici o le attività di presa in carico che non prevedano anche erogazione di servizi nei confronti del richiedente non sono sufficienti a configurare l’inserimento in programmi di cura e assistenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, le prese in carico avviate durante la fruizione del Reddito di Cittadinanza non necessariamente rilevano ai fini dell’accesso all’ADI.

50) La certificazione della condizione di svantaggio e dell’inserimento in programmi di cura/assistenza deve essere richiesta per tutti i componenti il nucleo familiare richiedente l’ADI che siano in una condizione di svantaggio?

La condizione di svantaggio e la presa in carico ed inserimento in programmi di cura e assistenza devono essere certificate per i componenti il nucleo familiare che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 del Decreto 154/2023 di attuazione dell’ADI, ad eccezione dei componenti minorenni, con disabilità, come definita ai fini ISEE (ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159), dei componenti con almeno 60 anni di età e dell’unico componente adulto in aggiunta ai componenti già oggetto di tutela.

51) Cosa si deve fare se si verifica una variazione della condizione occupazionale con l’avvio di attività di impresa o lavoro autonomo di un componente del nucleo dichiarato ai fini ISEE (presente nel quadro A della DSU)?

Pena la decadenza dal beneficio, lo si deve comunicare tramite modello ADI-COM Esteso entro il giorno antecedente l’avvio dell’attività. Per l’attività autonoma sussiste l’obbligo di comunicazione entro il 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare del reddito totale presunto del trimestre.

52) Cosa si deve fare se si verifica una variazione della condizione occupazionale con l’avvio di una attività dipendente da parte di un componente del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE (presente nel quadro A della DSU)?

Pena la decadenza dal beneficio, è necessario presentare modello ADI-COM Esteso entro 30 giorni dalla data di verifica dell’evento. In mancanza della comunicazione entro 30 giorni, l’INPS sospende l’erogazione dell’ADI in attesa del modello ADI-COM Esteso, fino a un massimo di tre mesi. Oltre tale periodo, la prestazione decade.

53) A seguito della valutazione dei servizi sociali, verso quali tipologie di percorso possono essere avviati i componenti il nucleo familiare maggiorenni?

A seguito della valutazione multidimensionale, i componenti il nucleo familiare maggiorenni, possono essere indirizzati, in base alla loro condizione e a quanto rilevato nel corso della valutazione verso uno dei seguenti percorsi:

  • Obbligo di attivazione lavorativa e sociale. Tutti i componenti del nucleo di età compresa tra i 18 e i 59 anni, che esercitano la responsabilità genitoriale e non hanno cause di esclusione (quali occupazione, frequenza di un corso di studi, carichi di cura, disabilità, valutazione di non attivabilità da parte dei Servizi Sociali, malattia oncologica, titolarità di pensione diretta, ecc.) sono tenuti all’adesione e alla partecipazione a tutte le attività formative, di lavoro e alle misure di politica attiva. Sono altresì tenuti a aderire ad un percorso di inclusione sociale. L’inosservanza degli obblighi relativi ai percorsi (Patto di Inclusione e Patto di Servizio Personalizzato) determina l’applicazione delle sanzioni.
  • Facoltà di attivazione lavorativa e sociale. I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possono richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale. L’inosservanza degli impegni previsti nei percorsi non determina sanzioni.
  • Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL). I componenti del nucleo familiare di età compresa tra i 18 e i 59 anni senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza (che quindi non beneficiano dell’ADI) possono richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
  • Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa. Gli appartenenti al nucleo maggiorenni, a vario titolo esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa (senza responsabilità genitoriali, occupati, con carichi di cura, frequentanti corsi di studi, malati oncologici, titolari di pensione diretta, valutati non attivabili dai Servizi Sociali ecc.) non hanno obbligo di attivazione lavorativa, ma possono richiederne l’adesione volontaria, e hanno l’obbligo di aderire al percorso di inclusione sociale (ad esclusione di coloro che rientrano nelle altre tipologie). L’inosservanza degli obblighi relativi al Patto di Inclusione determina l’applicazione delle sanzioni.

54) Qual è l’iter della pratica ADI quando il nucleo familiare è composto da entrambi i genitori e un figlio minore di età superiore ai 3 anni?

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del “PAD nucleo”, entrambi i genitori devono incontrare i Servizi Sociali del comune di residenza per la valutazione multidimensionale. Successivamente, dopo la valutazione e l’identificazione dei componenti soggetti agli obblighi di attivazione lavorativa, il nucleo firma il Patto di Inclusione.

Entrambi i genitori devono compilare il proprio Curriculum Vitae e sottoscrivere il proprio PAD individuale entro 30 giorni dall’Analisi Multidimensionale. Verranno convocati entro 60 giorni dai Centri per l’Impiego o dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e ogni 90 giorni dovranno presentarsi presso gli stessi per aggiornare la propria posizione.

Entrambi i genitori, in quanto ricadenti nella responsabilità genitoriale, non possono accedere al beneficio del SFL.

55) Qual è l’iter della pratica ADI quando il nucleo familiare è composto da entrambi i genitori e un figlio di età inferiore ai 3 anni, e uno dei genitori attesta i carichi di cura?

Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del “PAD nucleo”, entrambi i genitori devono incontrare i Servizi Sociali del comune di residenza per la valutazione multidimensionale. Successivamente, dopo la valutazione e l’identificazione dei componenti soggetti agli obblighi di attivazione lavorativa, il nucleo firma il Patto di Inclusione.

Il genitore che non ha assunto il carico di cura deve compilare il proprio Curriculum Vitae e sottoscrivere il proprio PAD individuale entro 30 giorni dall’Analisi Multidimensionale. Verrà convocato entro 60 giorni dai Centri per l’Impiego o dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e ogni 90 giorni dovrà presentarsi presso gli stessi per aggiornare la propria posizione.

Il genitore che si assume i carichi di cura è esentato dagli obblighi relativi alle politiche attive, ma deve presentarsi presso i Servizi Sociali o gli istituti di Patronato ogni 90 giorni per aggiornare la propria situazione. Entrambi i genitori, in quanto ricadenti nella responsabilità genitoriale, non possono accedere al beneficio del SFL.

56) Cosa è necessario fare quando si verifica la cessazione della condizione nel nucleo dei componenti ricoverati in strutture a totale carico pubblico?

È necessario comunicare la variazione e presentare il modello ADI-COM Esteso ai fini della integrazione del beneficio. È importante notare che il modello ADI-COM Esteso va presentato solo per i soggetti che rientrano nella scala di equivalenza ai fini dell’ADI.

57) Cosa è necessario fare in caso si verifichi la sopravvenienza della condizione nel nucleo di componenti sottoposti a misure cautelari o ricoverati in strutture a totale carico pubblico?

Pena la decadenza dal beneficio, è necessario comunicare la variazione entro 15 giorni dall’evento. È obbligatorio presentare il modello ADI-COM Esteso. Tuttavia, il modello COM esteso va presentato solo per i soggetti ricadenti nella scala di equivalenza ai fini ADI. Il beneficio verrà rimodulato escludendo il soggetto interessato.

58) In caso di svolgimento di attività lavorativa di lavoro dipendente/autonomo o d’impresa o di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro è necessario presentare documentazione ulteriore oltre all’ISEE?

In caso di svolgimento di attività lavorativa di lavoro dipendente/autonomo o d’impresa è necessario presentare:

  • Il COM/RIDOTTO solo se, alla data di presentazione della domanda ADI, si sta svolgendo un’attività suddetta iniziata dopo il 01/01 dell’anno di riferimento dei redditi della DSU ISEE.
  • Il COM/ESTESO solo se, in corso di erogazione dell’ADI, si sta svolgendo un’attività avviata successivamente alla data di presentazione della domanda.

Si rappresenta che gli importi dei redditi da dichiarare nei modelli COM sono sempre a lordo dell’abbattimento dei 3000 euro che verrà effettuato dall’INPS in fase di calcolo.

59) Nei casi di convocazione da parte dell’operatore sociale e di mancata presentazione del beneficiario all’incontro, cosa si intende per giustificato motivo?

In caso di impossibilità a partecipare alla convocazione, è necessario, a pena di decadenza, giustificare l’assenza. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 04/03/2016 n. 39/0003374 ha chiarito i motivi e le modalità con cui è possibile giustificare l’assenza.
In particolare, si intende giustificata l’assenza dovuta ad uno dei seguenti motivi:

  • Documentato stato di malattia o di infortunio;
  • Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
  • Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
  • Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • Casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

La procedura prevede la necessità di comunicare e documentare la motivazione ​dell’assenza, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento/attività, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data ​di prevista convocazione.

In caso di mancata presentazione e assenza di un giustificato motivo la sanzione prevede la decadenza per l’intero nucleo.

60) Chi ha la responsabilità genitoriale all’interno di un nucleo?

La responsabilità genitoriale è affidata ad entrambi i genitori. In mancanza degli stessi, o per sopravvenuta morte o perché decaduti dalla responsabilità, viene nominato un tutore che provvede alla cura della persona del minorenne e ne amministra i beni.

Alla responsabilità genitoriale sono sottoposti i figli minorenni non emancipati, sia nati nel matrimonio sia nati fuori dal matrimonio. Questo vale anche nel caso di figli adottivi, nel caso nel quale i genitori adottivi, per effetto dell’adozione (legittimante), acquistano a ogni effetto la responsabilità genitoriale.

In caso di affido congiunto la responsabilità genitoriale resta ad entrambi i genitori, salvo previsioni differenti indicate dal giudice in fase di divorzio.

61) L’obbligo di incontrare i servizi sociali entro 120 giorni dalla firma del Patto di attivazione digitale del nucleo è per tutti i nuclei beneficiari o sono previste eccezioni per gli over 60 o altri?

L’obbligo di effettuare il primo incontro con i servizi sociali sussiste per tutti i nuclei familiari, anche quelli in cui nessuno dei componenti sia soggetto ad obblighi di attivazione sociale o lavorativa (nello specifico componenti con 60 o più anni di età, o con disabilità o non autosufficienza come definite ai fini ISEE, o inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere o donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere). La mancata presentazione senza giustificato motivo comporta la sospensione del beneficio. Qualora il nucleo sia stato convocato dai servizi sociali per il primo incontro, la mancata presentazione senza giustificato motivo comportata la decadenza dal beneficio.

62) Chi è escluso dagli obblighi di attivazione lavorativa?

Sono tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa, cioè alla adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel Patto di servizio, i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano la responsabilità genitoriale, con le eccezioni di seguito indicate:

  • I componenti già occupati o frequentanti un regolare corso di studi;
  • I titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni;
  • I componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
  • I componenti affetti da patologie oncologiche;
  • I componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite ai fini ISEE (nell’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159);
  • I componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere;
  • I componenti che in esito alla valutazione multidimensionale da parte dei servizi sociali siano risultati non attivabili al lavoro.

Resta ferma, anche per questi soggetti, la possibilità di adesione al percorso personalizzato di inclusione lavorativa su base volontaria.

63) Chi è tenuto alla sottoscrizione di un Patto per l’Inclusione Sociale (PaIS)?

La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell’Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento ai servizi per il lavoro.

I beneficiari dell’Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, con le seguenti eccezioni:

  • i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, che hanno l’obbligo di incontrare i Servizi Sociali entro i primi 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo, ma non sono soggetti agli obblighi di attivazione lavorativa e sociale. Possono però richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale. L’inosservanza degli impegni previsti nei percorsi non determina sanzioni.
  • I componenti potenziali richiedenti SFL, di età compresa tra i 18 e i 59 anni senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza (che quindi non beneficiano dell’ADI). Possono richiedere il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e non sono sottoposti ad alcun obbligo relativo all’ADI.

64) La sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) del nucleo è obbligatoria per tutti i richiedenti l’ADI?

Si, la sottoscrizione del PAD per il nucleo avviene al momento della presentazione della domanda. Per accedere al beneficio il richiedente è tenuto a registrarsi sulla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa, dedicata ai beneficiari dell’Adi ed inserita all’interno della sezione ADI del SIISL, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare.

Nel PAD nucleo il richiedente fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali e autorizza il successivo invio dei dati sui componenti che eventualmente risulteranno attivabili al lavoro. Si impegna, inoltre, ad incontrare per un primo appuntamento i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale.

Il Patto di Attivazione Digitale (PAD) individuale, invece, va compilato, unitamente al curriculum vitae, solo dai beneficiari del nucleo che, in esito alla valutazione dei bisogni del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, risultano attivabili al lavoro. Nel PAD individuale il beneficiario:

  • fornisce e certifica i propri contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal beneficiario;
  • fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell’attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione;
  • si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

65) Come si convoca il beneficiario attraverso la piattaforma GePI?

Per convocare un beneficiario su GePI e inviare quindi una conseguente comunicazione è necessario inserire un appuntamento nella funzione calendario prevista su GePI. Per farlo bisognerà indicare data e ora di convocazione nelle apposite sezioni, come suggerito dai campi della funzione in piattaforma. Una volta confermato l’appuntamento da parte dell’operatore, il beneficiario riceverà un SMS con le informazioni chiave dell’incontro. Ricordiamo che i contatti forniti al momento della compilazione della domanda vengono verificati dall’utente e hanno quindi valore legale.

Le informazioni aggiuntive dell’incontro, come note e richieste inserite dall’operatore al momento della creazione dell’appuntamento, saranno accessibili dal beneficiario tramite il SIISL ma non saranno presenti nella comunicazione inviata dalla piattaforma. Si invitano gli operatori a stabilire le tempistiche delle convocazioni con un preavviso temporale adeguato, per permettere ai beneficiari di organizzarsi per la presentazione all’appuntamento.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di convocazione attraverso la piattaforma GePI si invita a consultare la seguente guida (pag. 5-7).

66) Con che modalità vengono convocati i beneficiari ADI? Esiste ancora una differenza tra convocazione formale e informale? Cosa succede se si convoca un beneficiario ma questo non risulta reperibile ai contatti indicati?

Nel patto di attivazione digitale del nucleo familiare, dalla cui sottoscrizione decorre il termine per l’erogazione del beneficio, il richiedente fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di altri contatti validi forniti dal richiedente. Pertanto, tutte le convocazioni effettuate tramite i contatti forniti e tramite la piattaforma SIISL (che dialoga con GePI) equivalgono a convocazione formale e determinano sanzioni in caso di mancata presentazione. Resta nell’autonomia dei servizi la possibilità di un contatto diretto col beneficiario, ferma restando la segnalazione su GePI in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo.

67) Quali sono gli utilizzi non ammessi per la Carta di inclusione (Carta ADI)?

La carta di inclusione non può essere usata per gli acquisti all’estero, online o mediante servizi di direct marketing. È vietato l’acquisto dei seguenti beni e servizi:

  • giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
  • sigarette, anche elettroniche, e derivati del fumo;
  • giochi pirotecnici;
  • prodotti alcolici;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari e creditizi;
  • servizi di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;articoli di gioielleria;
  • articoli di pellicceria.

Sono infine vietati:

  • gli acquisti presso gallerie d’arte e affini;
  • gli acquisti in club privati;
  • l’acquisto, il noleggio e il leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali.

È in ogni caso inibito l’uso della Carta in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati.

68) La Carta ADI prevede limiti nei prelievi di contante?

Nel caso di attribuzione di una unica carta per nucleo familiare, il limite mensile di prelievo di contante è di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza ADI (il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 in base alle condizioni dei componenti e ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza).

Nel caso la carta di inclusione venga attribuita ai singoli maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriali o sono compresi nella scala di equivalenza ADI, il limite mensile di prelievo di contanti è di massimo 100 euro per ciascuna Carta ADI individuale.

69) Come posso utilizzare la Carta di inclusione (Carta ADI)?

La carta di inclusione consente di:

  • effettuare acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard che rientrano nelle categorie di spesa previste dalla normativa di riferimento;
  • effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro, moltiplicato per la scala di equivalenza, nel caso di attribuzione di un’unica carta ADI, o di 100 euro nel caso la Carta ADI venga attribuita ai singoli maggiorenni;
  • effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro presso gli Uffici Postali per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione o dell’intermediario che ha concesso il mutuo;
  • pagare le utenze domestiche presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali). È inoltre possibile usufruire automaticamente delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

È invece vietato l’utilizzo della Carta ADI all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing. L’uso della Carta ADI è inoltre inibito negli esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi non consentiti (tabacco, alcol, armi, ecc.).

70) Quali categorie di spesa possono essere sostenute con la carta ADI?

Con la carta di inclusione è possibile l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi presso i POS degli esercizi commerciali in Italia convenzionati con il circuito Mastercard, ad eccezione dei seguenti beni e servizi:

  • giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
  • sigarette, anche elettroniche, e derivati del fumo;
  • giochi pirotecnici;
  • prodotti alcolici;
  • armi;
  • materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
  • servizi finanziari e creditizi;
  • servizi di trasferimento di denaro;
  • servizi assicurativi;
  • articoli di gioielleria;
  • articoli di pellicceria.

Sono infine vietati:

  • gli acquisti presso gallerie d’arte e affini;
  • gli acquisti in club privati;
  • l’acquisto, il noleggio e il leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali.

È in ogni caso inibito l’uso della carta di inclusione in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi sopra elencati.

71) Come viene erogato l’Assegno di inclusione?

Il beneficio economico dell’Assegno di inclusione (ADI) viene erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica, la carta di inclusione (Carta ADI) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.

Su richiesta l’Adi può essere erogato su più carte individuali suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza ADI con cui si determina l’ammontare del beneficio (genitori, persone con almeno sessanta anni di età o con disabilità o in condizioni di svantaggio, componente familiare che esercita le azioni di cura).

I VIDEO SULL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Mettiamo a vostra disposizione anche i video di presentazione dell’Assegno di Inclusione fornito dal Ministero del Lavoro:

YouTube video player

 

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LA GUIDA ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE 2024

Per un approfondimento più completo vi consigliamo di leggere la guida sull’Assegno di Inclusione che è estremamente chiara e dettagliata. Contiene la spiegazione su cos’è e come funziona l’Assegno di Inclusione, a chi spetta e tutte le regole di accesso e i vincoli da rispettare. Vi invitiamo a leggere anche il focus sul Supporto formazione e lavoro che era già partito dal 1° settembre 2023.

ASSISTENZA PER L’ACCESSO ALL’ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha reso note le FAQ e dei canali di assistenza su ADI, SFL e RDC. In sostanza il Ministero ha dato le risposte ufficiali alle domande frequenti dei cittadini su l’Assegno di Inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) che hanno preso il posto del Reddito di cittadinanza (RdC). È utile consultare anche queste slide.

Infine, per i cittadini è sempre disponibile il servizio di Urp Online del Dicastero.

INTERESSANTI APPROFONDIMENTI CORRELATI

Ecco le altre guide correlate che vi consigliamo di leggere:

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

Vi segnaliamo l’approfondimento sul reddito alimentare, misura per contrastare la povertà e la guida sulla carta risparmio spesa, destinata alle famiglie a basso reddito. E vi invitiamo a consultare anche il nostro elenco aggiornato di tutti i bonus riconosciuti con ISEE sotto 15 000 euro.

A vostra disposizione anche l’elenco aggiornato dei bonus per chi ha perso il reddito di cittadinanza e quello degli aiuti per famiglie  in difficoltà con reddito basso nel 2024.

Poi, vi invitiamo a scoprire tutte le notizie nella nostra sezione dedicata agli aiuti per le famiglie e lavoratori.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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