Pagamento Supporto Formazione Lavoro interrotto: nuove condizioni nel 2024

Ecco cosa fare in caso di pagamento interrotto del Supporto Formazione Lavoro, le cause e le indicazioni per ottenere il beneficio 

lavoro, INPS
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Nel 2024 il pagamento del Supporto per la Formazione ed il Lavoro viene interrotto per chi non rispetta i termini formativi e di attivazione al lavoro.

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L’INPS rende note quali sono le regole attive per l’erogazione del SFL specificando che, chi non segue un percorso formativo o un’altra iniziativa lavorativa, non riceverà il beneficio economico spettante, anche se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

In questo articolo vi spieghiamo le regole 2024, fornite dall’INPS sul pagamento del Supporto formazione e lavoro e cosa fare se viene interrotto.

PAGAMENTO SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO INTERROTTO, NUOVE REGOLE 2024

L’INPS nel Messaggio n. 27 del 03-01-2024 ha chiarito quali sono le nuove regole che disciplinano il pagamento del Supporto Formazione e Lavoro, valide da marzo 2024.

Nello specifico, il beneficio di 350 euro, alternativo all’Assegno di Inclusione per “gli attivabili al lavoro“, viene interrotto se i beneficiari non risultano in regola con:

  • il percorso di attivazione lavorativa che include l’iscrizione al SIISL;

  • la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale e del Patto di servizio personalizzato presso i Centri per l’Impiego o servizi competenti, spiegato in questa guida.

Si tratta in pratica di procedimenti e accordi che rappresentano strumenti di accompagnamento all’inserimento lavorativo, per individuare professionalità e attività più adatte al profilo dell’interessato, che viene così avviato a una nuova occupazione.

QUANDO VIENE INTERROTTO IL PAGAMENTO SFL

Da marzo 2024 il pagamento del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL) può essere interrotto nel caso in cui il Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) non rilevi eventi collegati a iniziative di politica attiva nel profilo del beneficiario, come ad esempio corsi formativi o altre attività.

Parliamo di tutte attività obbligatorie ai fini della percezione del SFL per un massimo di 12 mesi, tra cui:

  • orientamento specialistico;

  • accompagnamento al lavoro;

  • attivazione di tirocini;

  • avviamento a formazione;

  • sostegno alla mobilità territoriale;

  • progetti di utilità collettiva e lavori socialmente utili, come quelli spiegati in questa guida;

  • supporto all’autoimpiego.

  • servizio civile universale.

L’INPS specifica infatti che il pagamento SFL decorre dall’effettiva partecipazione ad una delle attività sopra riportate e per la durata di tale partecipazione.

La nuova condizione viene introdotta a partire da marzo 2024 per garantire un maggiore controllo e adattamento dei sistemi regionali e delle modalità operative.

Ma non è l’unico caso di interruzione del pagamento del SFL. Vi sono anche i casi in cui il beneficio si può perdere del tutto.

ALTRI CASI DI INTERRUZIONE

Ai casi in cui il pagamento del Supporto Formazione Lavoro viene interrotto per mancata partecipazione a corsi di formazione e di avviamento al lavoro, si aggiungono anche i casi di interruzione a seguito di sospensione, già individuati dal legislatore nel 2023 con il Decreto Lavoro convertito in Legge e che si vanno ad affiancare alle nuove regole 2024.

Questi sono:

  • mancata conferma dell’attività rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse, dai servizi competenti, per il tramite della piattaforma SIU. La conferma, ricordiamo, va data ogni 90 giorni;

  • offerta di lavoro per un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi. In questo caso, il SFL è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio;

  • avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del SFL, senza comunicazione all’INPS entro 30 giorni. In tal caso, l’erogazione del beneficio è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade;

  • applicazione in via non definitiva di una misura cautelare personale o se il beneficiario è destinatario di uno dei provvedimenti di condanna per dichiarazioni mendaci o per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, nn. 1), 2) e 3), del Codice penale. Vale lo stesso se un beneficiario o un richiedente viene dichiarato latitante ai sensi dell’articolo 296 del Codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all’esecuzione della pena.

In questo caso, però, la sospensione ha immediata esecuzione (e non bisogna attendere marzo 2024) i provvedimenti non hanno effetto retroattivo e possono essere comunicati e disposti dall’autorità giudiziaria procedente.

Per approfondire, vi rimandiamo alla nostra guida che approfondisce i casi di sospensione, revoca e decadenza del SFL, spiegandone anche la differenza.

COSA FARE SE VIENE INTERROTTO IL PAGAMENTO SFL

Se viene interrotto il pagamento del Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL), bisogna subito mettersi in regola con gli obblighi previsti dalla normativa, per evitare la decadenza definitiva dal beneficio.

Nel caso in cui il beneficiario è certo di aver rispettato tutti gli obblighi per l’accesso al beneficio, allora deve immediatamente contattare INPS. Come? Ricordiamo che:


  • si può chiamare INPS per un supporto da rete fissa il numero verde gratuito 803164 o da cellulare il numero 06164164, con tariffa variabile a seconda del gestore. Il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14 (ora italiana).

Inoltre è possibile leggere le risposte alle FAQ del Ministero per ADI, SFL, RDC o porre una domanda all’URP online del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da questa pagina, per dissipare ogni dubbio sull’eventuale sospensione del pagamento del SFL.

QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO DEL SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO

In fase di prima applicazione, i pagamenti SFL fino alla mensilità di febbraio 2024 verranno disposti in presenza di almeno un’attività formativa o di avviamento al lavoro che rispetti le seguenti condizioni:

  • stato attività: Iniziata oppure Terminata o Sospesa;

  • data inizio attività: con mese Antecedente o Coincidente a quello di competenza del pagamento;

  • data Inizio attività rispetto alla data domanda accolta: Posteriore, Coincidente oppure Antecedente;

  • data fine attività: considerata solo se lo Stato attività è Terminata o Sospesa e in tal caso la Data fine Attività non deve essere nel mese Antecedente quello di competenza;

  • Patto di servizio: valido al momento in cui è effettuata la lettura SIISL;

  • eventi condizionanti: non sono pervenuti nel mese di competenza

L’erogazione della misura verrà disposta secondo le modalità del calendario dei pagamenti SFL che vi spieghiamo in questa guida.

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LA GUIDA AL SUPPORTO FORMAZIONE E LAVORO

In questa guida vi spieghiamo, in modo chiaro e dettagliato, cos’è e come funziona il Supporto per la formazione e il lavoro.

Per avere altre informazioni su come presentare domanda, vi consigliamo di leggere questa guida dedicata.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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Un Commento

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  1. Ho trovato il lavoro per fatti miei, la delusione è che da gennaio che faccio schifo, avete presente avere fame seriamente. Mai desiderato non esistere proprio per questa vergogna.
    Da un modo o l’altro me ne andrò via dall’Italia appena riesco a farmi un biglietto. Che vergogna e che umiliazione…

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