Assegno Unico genitori separati e divorziati: tutte le regole

Le indicazioni operative su come richiedere Assegno Unico Universale in caso di genitori separati o divorziati con chiarimenti INPS e regole normative

figli, famiglia

Facciamo chiarezza sull’Assegno Unico in caso di genitori separati o divorziati con figli a carico.

La domanda per l’Assegno Unico, infatti, può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche in caso di separazione o divorzio. Ma come fare esattamente? Come viene calcolato e a chi spetta? 

In questa guida rispondiamo a tutte le domande e spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona.

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A QUALE GENITORE SPETTA L’ASSEGNO UNICO IN CASO DI DIVORZIO O SEPARAZIONE

La regola generale prevede espressamente che l’Assegno Unico Universale figli venga corrisposto dall’INPS a chi ne fa richiesta oppure, su domanda anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (padre, madre o tutore), a prescindere che si tratti di genitori conviventi o meno.

Con specifico riguardo ai genitori separati / divorziati e a chi fra i due può richiedere effettivamente la prestazione, però, bisogna andare a vedere come è regolato l’affidamento del figlio, ovvero:

  • in caso di affidamento condiviso, l’Assegno andrà in pari misura (50 e 50) ad entrambi i genitori e, quindi, potranno richiederlo entrambi in pari misura, salvo diverso accordo tra le parti;

  • in caso di affidamento esclusivo, l’Assegno andrà interamente al genitore che ha l’affidamento esclusivo, che può essere l’unico a presentare la richiesta INPS. Al solo richiedente spetta quindi il 100% dell’importo
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COME VIENE CALCOLATO E IMPORTO 2025

L’Assegno Unico Universale per i figli a carico viene calcolato sulla base di vari fattori, tra cui il reddito del nucleo familiare, la composizione del nucleo stesso e l’età dei figli a carico. L’importo, poi, viene aggiornato con la rivelazione dei prezzi Istat, per essere adeguato al costo della vita ma, quando i genitori sono divorziati o separati, viene gestito in modo specifico per riflettere la situazione familiare.

Nel 2025 l’assegno unico e universale figli ha un valore che varia  da 57,50 euro a 201,00 euro al mese per ogni figlio minorenne. Dai 18 ai 21 anni il contributo varia da 28,70 euro a 97,7 euro. L’importo spettante dipende dall’ISEE e dall’età dei bambini, ad eccezione dei figli disabili per cui non vi sono limiti di età.

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COME FUNZIONA

In caso di genitori separati o divorziati, l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) utilizzato per calcolare l’importo dell’Assegno Unico è solitamente quello del genitore presso il quale il figlio è fiscalmente a carico.

Se la responsabilità genitoriale è condivisa e il figlio è a carico di entrambi i genitori, l’ISEE di entrambi può essere preso in considerazione, a meno che non ci siano accordi specifici che stabiliscono diversamente.

Il genitore non convivente può richiedere la propria parte a patto che soddisfi determinati requisiti, tra cui essere titolare di una responsabilità genitoriale. È anche possibile che l’assegno venga interamente percepito dal genitore convivente, specie se vi è un accordo o una sentenza del tribunale che lo stabilisce.

Se i genitori non trovano un accordo sulla ripartizione dell’assegno unico, l’importo può essere versato esclusivamente al genitore convivente con il figlio. In casi particolari, potrebbe essere necessario il ricorso alle autorità competenti per risolvere la questione.

Si precisa che anche nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della Legge n. 183/1984, occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Inoltre, l’ISEE di riferimento quando si fa domanda (da cui dipende l’importo dell’assegno) è sempre quello del nucleo familiare del richiedente in cui è inserito il figlio beneficiario. Se un genitore separato richiede l’AUU per il figlio, l’ISEE considerato sarà quello del nucleo in cui è inserito il figlio (che può coincidere con il genitore collocatario). In caso di genitori non conviventi, il genitore non convivente, per i figli a suo carico, non rientra nel nucleo ISEE del figlio ai fini del calcolo (a meno che non sia richiesto l’ISEE minorenni, dove il reddito del genitore non convivente può rilevare se non ci sono specifiche condizioni di esonero, come l’assegno di mantenimento stabilito e riscosso).

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LA DIFFERENZA TRA AFFIDAMENTO CONDIVISO O ESCLUSIVO

Abbiamo visto che l’Assegno viene erogato interamente al solo genitore che detiene l’affidamento esclusivo del figlio e, in caso di affidamento condiviso, a metà tra entrambi i genitori. Ciò deve risultare o da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti.

Ma attenzione, ci sono due casi particolari:

  • l’Assegno viene sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Ciò potrebbe avvenire anche in caso di affidamento condiviso;

  • l’Assegno viene erogato a entrami i genitori o a uno solo dei due e sono gli stessi a stabilirlo, attestando in procedura l’accordo tra le parti e, anche qui, a prescindere che l’affidamento del figlio sia esclusivo o condiviso.

CHI PERCEPISCE L’ASSEGNO UNICO IN CASO DI DIVORZIO O SEPARAZIONE

Chi percepisce l’Assegno è il richiedente o su richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Di conseguenza, anche il pagamento viene effettuato in misura intera oppure in pari misura tra genitori a seconda di quale delle due opzioni viene selezionata al momento domanda.

Nel dettaglio, ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, le possibilità sono due:

  • pagamento del 100% a uno solo dei genitori;

  • pagamento ripartito al 50%.

In caso di pagamento a entrambi, bisognerà inserire nella richiesta, oltre ai dati di pagamento del richiedente anche quelli dell’altro genitore. Attenzione, i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda, se questa è stata già presentata.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

COME PRESENTARE DOMANDA

Per ottenere l’Assegno, i genitori possono presentare domanda:

  • in autonomia sul portale web INPS, utilizzando l’apposito servizio che si trova semplicemente cercando ‘assegno unico figli’ nel campo di ricerca (con accesso attraverso SPID, CNS o CIE);

  • con l’aiuto del Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • con il supporto di istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. In pratica gli esperti del patronato presentano per nostro conto la domanda, effettuando la procedura sul sito INPS.

Per il riconoscimento e l’accredito, in caso di genitori separati o divorziati, il richiedente deve prima di tutto specificare la sua condizione nella domanda, e quindi chiedere l’erogazione dell’Assegno unico figli al 100% o al 50%. Qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore, se le condizioni sono mutate, ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di elargizione. È necessario, a tal proposito, integrare la domanda on line già presentata, chiedendo il pagamento al 100%. Per maggiori informazioni su come presentare la domanda di Assegno unico, vi consigliamo di leggere la nostra guida alla domanda Assegno Unico.

In sede di prima domanda o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, ma che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo. I documenti che l’INPS potrebbe richiedere sono:

  • accordo scritto tra le parti;
  • decreto di separazione;
  • sentenza di separazione o di divorzio.
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CASI DI RIESAME

Il genitore separato o divorziato, in ogni caso, può chiedere alla struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo idonea documentazione a comprova. Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’Assegno, non saranno modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato. Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

COME FUNZIONA L’ISEE IN CASO DI DIVORZIO O SEPARAZIONE

Il riconoscimento dell’Assegno Unico prevede la presentazione dell’ISEE per ottenere un importo adeguato rispetto alla situazione economica familiare, se non si presenta l’ISEE si ottiene l’importo minimo.

Le regole per i divorziati e separati rimangono le stesse di quelle previste per le coppie sposate. Quindi, nel caso di genitori separati con figli minorenni, sarà necessaria la compilazione di un ISEE ordinario o ISEE minorenni.

Nella Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU che serve per avere l’ISEE) vanno inseriti tutti i redditi del nucleo familiare a cui appartiene il figlio o i figli per i quali si richiede la misura, indipendentemente da quale dei due genitori presenta la richiesta.

Per maggiore chiarezza facciamo un esempio. Poniamo il caso in cui a richiedere l’Assegno siano due genitori divorziati, ciascuno per la sua metà. Nella domanda di Assegno Unico, il genitore che fisicamente compila la richiesta deve specificare il codice fiscale del figlio (o dei figli) per i quali si richiede il beneficio e dichiarare se è in possesso di un ISEE in corso di validità (ISEE che può essere integrato anche in un secondo tempo).

È poi l’INPS a procedere nella ricerca dell’ISEE in cui il codice fiscale del minore è presente. L’importo dell’Assegno Unico spettante, a quel punto, è calcolato sull’ISEE del nucleo familiare a cui appartengono i figli per cui si richiede l’Assegno. Come precisa anche l’INPS, nella pagina dedicata alla nuova misura: “In base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario”. “Eventualmente” poiché, si ricorda, l’Assegno Unico può essere erogato anche senza ISEE, ma in questi casi spetta nella misura minima. Per conoscere meglio gli importi specifici vi rimandiamo alla nostra guida.

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COSA ACCADE SE L’ASSEGNO VIENE RICHIESTO ALL’INSAPUTA DELL’ALTRO GENITORE

L’Assegno Unico per genitori separati o divorziati può essere percepito da un solo genitore al 100% senza che l’altro sappia niente? In realtà, questa condizione è altamente improbabile. Nella domanda infatti è necessario indicare il codice fiscale di entrambi i genitori. Inoltre, può essere richiesta apposita documentazione per provare che ci sia stato un accordo.

Nel caso in cui – senza accordo tra le parti o decisione del giudice – uno dei genitori assuma l’intero importo senza informare l’altro, si può denunciare. In questo caso si tratta di falsa attestazione. Ciò in quanto, il genitore che richiede l’Assegno senza informare il fatto, attesta cose non veritiere (cioè un accordo che non esiste) nella domanda.

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LA GUIDA SULL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

Per comprendere meglio il funzionamento, il calcolo, la domanda e conoscere i casi di maggiorazione e compatibilità, vi invitiamo a consultare la guida sull’Assegno Unico Universale Figli aggiornata.

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Scritto da Valeria Cozzolino - Giornalista, esperta di leggi, politica, Pubblica Amministrazione, previdenza e lavoro.
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