Novità congedo parentale 2023: un mese retribuito all’80%

Tutti i dettagli sulle novità relative al congedo parentale 2023 secondo quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio 2023

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Arrivano nuove istruzioni INPS sulle novità del congedo parentale 2023 per i genitori lavoratori dipendenti introdotte con la nuova Legge di Bilancio 2023.

Le modifiche alla misura permettono di aggiungere dal 1° gennaio 2023 una mensilità retribuita all’80% al periodo di astensione dal lavoro. Il periodo massimo indennizzabile rimane comunque di 9 mesi (di cui 8 mesi pagati al 30% e un mese pagato all’80%).

In questo articolo vi illustriamo tutte le novità in merito alle novità 2023 sul congedo parentale e vi spieghiamo come cambia con esempi pratici.

NOVITÀ CONGEDO PARENTALE 2023

La Legge di Bilancio 2023 tra le tante novità che vi descriviamo in questo approfondimento, interviene anche sul congedo parentale in un’ottica di maggior favore per le mamme e i papà lavoratori dipendenti. La norma prevede che dei 9 mesi di periodo massimo di astensione indennizzata, un mese sarà indennizzato non al 30 ma all’80%.

La regola vale solo nel limite massimo di un mese da usufruire entro il 6° anno di vita del figlio. La norma, inoltre, fa riferimento alle mamme lavoratrici dipendenti, o in alternativa ai padri, che terminano il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022. 

A CHI SPETTA UN MESE DI CONGEDO PARENTALE ALL’80%

Come chiarito dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023 il mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti pubblici o privati. Sono esclusi quindi, gli autonomi o quelli iscritti alla Gestione Separata.

L’INPS specifica anche che la misura interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.

COME FUNZIONA IL CONGEDO PARENTALE

Ma come funziona il congedo parentale? Anche chiamato maternità (o paternità) facoltativa o congedo facoltativo, il congedo parentale consiste nella possibilità di astenersi per un periodo dal lavoro per prendersi cura dei propri figli, con conservazione del posto. Si tratta una scelta libera – ecco perché si parla di congedo facoltativo –  a differenza del congedo obbligatorio di maternità (che può essere fruito dal padre in alcuni casi) che invece è fruibile nell’arco temporale prima e dopo la nascita del figlio ed è obbligatorio, seppure estendibile poi in via facoltativa.

Il congedo parentale spetta sia alla madre che al padre, da ripartire tra i due e per un periodo non superiore a 10 mesi, elevabile a 11 mesi al massimo in alcuni casi nei primi 12 anni di vita del bambino. Dei 10 – 11 mesi, massimo 9 sono indennizzati al 30% della retribuzione (dal 2023 un solo mese può essere pagato all’80%). Per ogni dettaglio sul congedo parentale 2023 vi consigliamo la nostra guida dedicata.

Inoltre, con il Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023, l’INPS ha riordinato le procedure per la compilazione del flusso UniEmens per i congedi, fornendo indicazioni contabili e operative ai datori di lavoro.

CONGEDO PARENTALE 2023, UN MESE ALL’80%

Ma attenzione, la Legge di Bilancio 2023 non va ad incidere proprio sul periodo massimo indennizzabile che rimane comunque di 9 mesi, ma aumenta solo l’importo riconosciuto a titolo di indennizzo e esclusivamente per un solo mese. A chiarirlo è anche la  Circolare INPS 45 del 16-05-2023. Solo entro i primi 6 anni di vita del bambino, infatti, le mamme lavoratrici o i papà lavoratori dipendenti avranno diritto, in alternativa fra loro, a un mese di congedo parentale, dei 9 concessi, pagato all’80% della retribuzione. Per gli altri 8 mesi indennizzabili, l’indennità concessa resterà pari al 30% della retribuzione.

COME FUNZIONA IL MESE DI CONGEDO PARENTALE ALL’80%

Come spiegato dalla Circolare INPS 45 del 16-05-2023, il mese di congedo indennizzato all’80% introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 è soggetto a specifiche regole. In primis, la circolare specifica che la norma prevede un solo mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Inoltre, il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

ESEMPIO

Al fine di una più agevole comprensione dell’operatività della nuova disposizione, la Circolare INPS 45 del 16-05-2023 fornisce un esempio.

Cosa accade se due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all’80%? I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all’80% dei genitori.

Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile come di seguito:

  • un mese è indennizzato all’80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita – o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento – del minore);
  • 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U.[1]

LIMITI MESE DI CONGEDO ALL’80%

La Circolare INPS 45 del 16-05-2023 specifica che, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:

  • i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in caso di affidamento/adozione – per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 – sono indennizzati all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;

  • i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all’80%);

  • i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

L’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari (o collocatari) e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale. Ossia, intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

DECORRENZA MESE CONGEDO PARENTALE ALL’80%

La Circolare INPS 45 del 16-05-2023 chiarisce che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio oppure di congedo di paternità alternativo.

Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all’80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre. Si calcola il solo termine finale del congedo di paternità.

ESEMPI

Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, l’INPS riportai seguenti esempi.

ESEMPIO A)

Figlio nato il 15 novembre 2022 con madre lavoratrice dipendente che termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023. Il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione). Il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.

Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione già fruito dal padre.

ESEMPIO B)

Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023. Il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all’altro genitore). Il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.

Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all’80% della retribuzione, in quanto l’elevazione dell’indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro. La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).

ESEMPIO C)

Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente. Il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo, per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022. Poi, il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all’obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 – 15 gennaio 2023).

Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL MESE DI CONGEDO PARENTALE ALL’80%

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:

  • tramite il portale web INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;

  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Se volete conoscere, invece, le modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens e le istruzioni contabili, vi consigliamo di leggere i paragrafi 5 e 6 della Circolare INPS 45 del 16-05-2023. Inoltre, con il Messaggio INPS n. 2788 del 26-07-2023, l’Istituto riordina le procedure per la compilazione del flusso UniEmens per i congedi e fornisce un reminder di tutti i codici.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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8 Commenti

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  1. Una domanda.. ma deve essere l’ultimo mese all80% quelli prima al 30? Io della bambina nn ho fatto nemmeno un mese del bambino che ha 6 anni ho fatto 1 mese e mezzo di facoltativa. Grazie

    • sì deve essere l’ultimo mese: 8 mesi al 30% e poi il nono all’80%. Per avere certezza però bisogna attendere le indicazioni INPS.

    • Precisando che ancora deve uscire la legge di Bilancio con la norma completa, sì, pare che questo mese in più venga riconosciuto solo alle mamme.

      • Io ho usufruito nell anno 2022 di 5 mesi di maternità facoltativa e quindi ne ho ancora 1 a disposizione pagato al 30% ma mi chiedevo se le norma è valida anche per me oppure no del mese aggiuntivo?

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