Sostegno al Reddito fino a 1.000 euro: cos’è e chi ha diritto al bonus SaR nel 2026

Confermato nel 2026 il sostegno al reddito da 1.000 euro, ossia il bonus SaR per ex lavoratori in somministrazione rimasti disoccupati

Sostegno Reddito, Bonus Sar

Il bonus Sostegno al Reddito (SaR) è un’indennità da 780 o 1.000 euro, destinato ai disoccupati che hanno lavorato con un contratto in somministrazione, purché in possesso di determinati requisiti.

Si tratta di un aiuto riconosciuto dal FormaTemp, ossia il “Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione”, il cui importo può variare a seconda della persona che lo richiede e dai giorni di lavoro accumulati.

In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio chi ne ha diritto al bonus SaR e come richiedere il sostegno fino a 1.000 euro nel 2026.

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COS’È IL SOSTEGNO AL REDDITO (SAR)

Il Sostegno al Reddito, anche detto “bonus SaR”, è una misura destinata ai disoccupati che hanno lavorato con un contratto in somministrazione a tempo determinato, indeterminato o anche in apprendistato.

Ha un valore che oscilla tra i 780 e i 1.000 euro, al lordo delle imposte previste dalla legge e il suo importo dipende dalla condizione occupazionale stessa dei beneficiari, ovvero da quanto tempo sono disoccupati e dai giorni di lavoro maturati prima di restare senza occupazione.

L’acronimo SaR sta appunto per “Sostegno al Reddito” e ha lo stesso scopo della NASpI o la DIS COLL, ovvero aiutare chi resta senza lavoro, ma è specifico per gli ex lavoratori con contratto in somministrazione.

La misura è stata messa in campo nel 2000 con la Legge n. 196 del 1997 e modificata dal Decreto Legislativo 276 del 2003 e successive integrazioni. Non si tratta di una misura strutturale, ma di un’indennità una tantum che può essere prorogata o modificata di anno in anno. Nel 2026, ad esempio, è stata confermata, ma non è garantito che venga mantenuto anche negli anni successivi.

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CHI HA DIRITTO AL BONUS SAR

Hanno diritto al Sostegno al Reddito (SaR) tutti i lavoratori precedentemente assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, a condizione che alternativamente:

  • siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;

  • siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL, ai sensi dell’articolo 25 CCNL Agenzie per il lavoro;

  • siano disoccupati da almeno 45 giorni e abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale, part-time misto e contratti con Monte Ore Garantito – MOG) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

Inoltre, si può fare domanda Sar ogni qualvolta si maturano di nuovo i requisiti.

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COME RICHIEDERLO

La domanda di Sostegno al Reddito (SaR) deve essere presentata esclusivamente attraverso il sistema FTWeb, accedendo a questa pagina. Il potenziale beneficiario può:

  • rivolgersi a uno degli Sportelli Sindacali di settore, Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp, operativi nel proprio territorio di riferimento. Poi:
    – l’operatore dello Sportello Sindacale inserisce sulla piattaforma FTWeb i dati del richiedente e la documentazione prevista;
    – una volta compilati tutti i campi, scarica e stampa il modulo di domanda che deve essere sottoscritto con firma autografa dal potenziale beneficiario la prestazione, lo scansiona e allega a sistema nella sezione “firma della domanda”;
    – cliccando su “salva”, la domanda viene trasmessa al Fondo, in nome e per conto del richiedente la prestazione.

  • oppure procedere in autonomia all’invio della domanda, previa registrazione alla piattaforma FTWeb. Dopo aver compilato i campi previsti e inserito i relativi allegati. A questo punto deve:
    – scaricare e stampare il modulo di domanda, sottoscriverlo con firma autografa, scansionarlo e allegarlo a sistema nella sezione “firma della domanda”;
    – cliccare su “salva” la domanda viene trasmessa al Fondo.
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QUALI SONO I DOCUMENTI DA TRASMETTERE

Per compilare online la domanda SaR bisogna caricare online la seguente documentazione:

  • documento di identità in corso di validità, tipo CIE o passaporto;

  • Codice Fiscale/Tessera Sanitaria;

  • copia delle buste paga, rilasciate dall’Agenzia per il Lavoro, attestanti l’anzianità lavorativa (110/90 giornate o 440/360 ore maturate negli ultimi dodici mesi). È obbligatoria tra le buste paga quella di cessazione;

  • estratto conto previdenziale emesso dall’INPS dopo almeno 105 giorni dalla cessazione dell’ultimo giorno di lavoro (emesso dal 106° giorno), attestante i 45 giorni di disoccupazione;

  • eventuali certificati di malattia, infortunio o maternità, attestanti l’inizio e la fine dell’evento sospensivo, qualora termini dopo la data di cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione;

  • documento riportante le coordinate bancarie “IBAN” e la titolarità del conto corrente bancario o postale del richiedente la prestazione.

Tutti i suddetti documenti sono da caricare come foto o in formato “PDF”.

Compilati tutti i campi e caricata la documentazione, FTWeb restituisce il modulo di domanda. Il modulo è composto da più pagine e deve essere:

  • prima, stampato e sottoscritto con firma autografa del richiedente;

  • dopo, scansionato e caricato su FTWeb il modulo firmato. Tutte le pagine devono essere inviate, nessuna esclusa, in un file unico.

Ricordiamo che in qualsiasi momento è possibile verificare lo stato di avanzamento di una domanda già trasmessa, inserendo nella sezione “Verifica lo stato della domanda”, il codice fiscale del richiedente e il numero di protocollo della pratica.

QUANDO VIENE EROGATO IL BONUS SAR

L’erogazione del bonus da parte del fondo bilaterale Forma.Temp non avviene secondo un calendario di date fisse o scadenze mensili prestabilite. Il pagamento è strettamente legato alla data di presentazione della domanda e ai tempi tecnici necessari per l’istruttoria.

I tempi per ricevere l’accredito variano generalmente da alcune settimane a diversi mesi a partire dal momento dell’invio della richiesta.

Poiché Forma.Temp gestisce le pratiche secondo l’ordine cronologico di ricezione e a causa dell’alto volume di domande cartolari da analizzare, i tempi di attesa possono prolungarsi a seconda del periodo dell’anno. Una volta approvata e posta in stato di pagamento, la somma viene erogata in un’unica soluzione.

MODALITÀ DI ACCREDITO

Il contributo spettante viene versato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente (bancario o postale) intestato o cointestato al richiedente, i cui dati identificativi (codice IBAN) devono essere inseriti obbligatoriamente all’interno della piattaforma FTWeb durante la compilazione della domanda. Non sono previste altre forme di pagamento (come assegni o contanti).

QUANDO SCADE LA DOMANDA PER IL BONUS SAR

Una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente deve attendere altri 60 giorni prima che si apra la finestra utile per presentare la domanda.

Da quel momento ha a disposizione 68 giorni di tempo per inviare la domanda, che va quindi inviata tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. Presentare la domanda fuori da questa finestra comporta il rigetto automatico.

Dopo di che, lo stesso può sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro senza perdere il diritto alla prestazione.

FormaTemp specifica anche che:

  • qualora durante il periodo di disoccupazione del potenziale beneficiario intervenga un nuovo rapporto di lavoro subordinato, anche con tipologia contrattuale diversa dalla somministrazione, di durata pari o inferiore ad una settimana contributiva, il computo dei giorni utili al raggiungimento del requisito dei giorni di disoccupazione viene sospeso. In tal caso, sia i giorni che precedono il nuovo contratto di lavoro che quelli successivi vengono considerati nel computo per il requisito, e il periodo utile per presentare la domanda può essere prolungato di ulteriori sette giorni (fino al 180° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione);

  • in presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad esempio malattia, maternità, infortunio), conclusi dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di presentazione delle domande è rappresentata dal giorno in cui termina l’evento sospensivo.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS

Il bonus viene erogato in un’unica soluzione e l’importo dipende dai giorni di lavoro accumulati nei 12 mesi precedenti l’ultimo giorno di missione:

  • 1.000 euro lordi (categoria A), spettano ai lavoratori che sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 110 giorni di lavoro (o almeno 440 ore in caso di part-time verticale o contratti MOG – Monte Ore Garantito) nell’arco degli ultimi 12 mesi;

  • 1.000 euro lordi (categoria B – procedura MOL), spettano ai lavoratori che hanno concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL), come stabilito dal CCNL di settore;

  • 780 euro lordi (categoria C), spettano ai lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni che hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore per part-time verticale/MOG) negli ultimi 12 mesi.

REGOLE DI CALCOLO E COMPATIBILITÀ

I giorni di lavoro considerati utili ai fini del raggiungimento delle soglie devono fare riferimento esclusivamente a contratti in somministrazione gestiti da agenzie per il lavoro autorizzate. I periodi già utilizzati per ottenere un precedente Bonus SAR non possono essere conteggiati per una nuova domanda.

La misura è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI erogata dall’INPS. Inoltre, in caso di contratti di brevissima durata (pari o inferiori a 7 giorni), il conteggio dei 45 giorni di disoccupazione viene temporaneamente sospeso per poi riprendere al termine del rapporto, estendendo la finestra utile per la domanda fino al 180° giorno.

Facciamo un esempio, per capire meglio come funziona.

Nel caso in cui la busta paga riporta i seguenti dati:

  • 23 giorni retribuiti;
  • 21 giorni lavorati;
  • 26 giorni INPS.

Si prende in considerazione il valore più alto, ovvero 26 giorni INPS.

In caso di più buste paga il conteggio deve essere effettuato sommando i giorni, purché si tenga conto degli ultimi 12 mesi di lavoro. Il totale va individuato però tenendo sempre conto del numero di giorni più alto tra retribuiti, lavorati e giorni risultanti all’INPS.

Solo in caso di part time verticale, part time misto o contratti con Monte Ore Garantito – MOG occorre considerare le ore lavorate e non i giorni, come indicato tra i requisiti d’accesso alla misura. Ad esempio, nel caso di 60 ore retribuite e 54 ore lavorate, si prende in considerazione il valore più alto, ovvero ore retribuite 60.

Rientrano nel computo dei giorni lavorati i seguenti eventi sospensivi:

ASSISTENZA E VIDEO TUTORIAL

Mettiamo infine a vostra disposizione anche il video tutorial per iscriversi alla piattaforma e la guida alla presentazione delle domande SaR attraverso il sistema FTWeb:

CHI FINANZIA FORMATEMP

Le attività di FormaTemp sono eseguite sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dal 1° marzo 2024 ha assorbito tutte le funzioni precedentemente svolte dall’ANPAL, soppressa con DPCM del 22 novembre 2023.

Le attività operative di supporto alle politiche attive sono affidate a Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., la società in house del Ministero nata in sostituzione di ANPAL Servizi. Le attività del Fondo sono finanziate con il contributo corrispondente al 4% delle retribuzioni lorde versate ai lavoratori somministrati, a carico delle Agenzie per il Lavoro.

ALTRE GUIDE E AGGIORNAMENTI

Vi invitiamo a leggere le nostre guide utili a chi è senza lavoro come quella su Supporto Formazione e Lavoro o Assegno di inclusione.

Per scoprire altri aiuti per i lavoratori, vi invitiamo a leggere la guida sui bonus 2026. A vostra disposizione anche l’elenco aggiornato con tutti i bonus per disoccupati nel 2025.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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