Stop Superbonus cessione del credito e sconto in fattura: deroghe e novità

La guida alle deroghe e alle novità sullo stop alla cessione credito e allo sconto fattura per il Superbonus. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 

superbonus, edilizia

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito quando lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus sono ancora applicabili.

Ricordiamo che lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura per il Superbonus è attivo dal 17 febbraio 2023.

Il Decreto blocca cessioni convertito in Legge specificava che il blocco valeva solo per gli interventi per cui non era già stata presentata la CILA, sottolineando anche altre eccezioni.

In questa guida vi spieghiamo quali sono le novità e le deroghe allo stop al Superbonus con la cessione del credito e lo sconto in fattura sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

COSA PREVEDE LO STOP SUPERBONUS CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Prima di tutto inquadriamo la situazione. Dal 17 febbraio 2023 il Governo ha sancito lo stop al Superbonus con la cessione del credito e lo sconto in fattura. Il blocco per le opzioni del Superbonus definito dal Decreto blocca cessioni convertito in Legge, vale anche per altre agevolazioni edilizie quali:

  • interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica (Ecobonus);

  • misure antisismiche;


  • impianti fotovoltaici;

  • colonnine di ricarica;

Perché è stato introdotto questo blocco? La legge sulle “Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali” è stata varata con lo scopo di “salvare i conti pubblici” dal “buco finanziario” del Superbonus.

Nell’iter di conversione del Decreto in Legge, il provvedimento è stato arricchito di emendamenti, come vi spieghiamo in questa guida, ed è stato modificato con eccezioni e novità.

A spiegare nel dettaglio quali sono le eccezioni e le deroghe alla normativa è l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 27 del 7 settembre 2023.

Vediamo i dettagli su come funziona lo stop al Superbonus con la cessione del credito e lo sconto in fattura e quali sono le deroghe al blocco.

COME FUNZIONA LO STOP

In sostanza, il Governo con il Decreto blocca cessioni convertito in Legge ha cancellato la norma che regola le cessioni (l’articolo 121 del Decreto Rilancio), escludendo da questa novità gli interventi già avviati. In altre parole non è più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a specifiche categorie di spese che rientrano tra quelle del Superbonus e gli altri bonus edilizi. Resta, invece, inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto blocca cessioni convertito in Legge, a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative che vi illustriamo più avanti, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su 10 anni d’imposta (non più 4) in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Vediamo a quali interventi non si applica lo stop al Superbonus con la cessione del credito e lo sconto in fattura. 

INTERVENTI ESCLUSI DAL BLOCCO

A chiarire meglio, nel dettaglio le deroghe a fronte del generale divieto di sconto in fattura e cessione del credito è la Circolare AdE n. 27 del 7 settembre 2023. Il documento di prassi chiarisce che l’opzione dello sconto in fattura, o la cessione del credito, risulta ancora possibile per le spese sostenute e documentate:


  • per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
    presentata la CILA, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
    presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

  • risulti regolarmente registrato il contratto preliminare, ovvero è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari.

ALTRE DEROGHE AL BLOCCO

La Circolare AdE n. 27 del 7 settembre 2023 fornisce chiarimenti anche sull’applicazione della deroga nei casi di varianti alla CILA o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, precisando, inoltre, che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:

  • per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
    risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
    risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del TUIR e all’articolo 16, comma 1-septies, del Decreto Legge n. 63 del 2013;

  • per gli IACP e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, nonché ODV e APS iscritte nei relativi registri;

  • per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

NOVITÀ SU RESPONSABILITÀ CESSIONARIO

Lo stesso decreto ha inoltre delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d’imposta. In pratica, la Circolare AdE n. 27 del 7 settembre 2023 chiarisce qual è il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito.

Il testo analizza le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.

Al riguardo la Circolare AdE n. 27 del 7 settembre 2023 chiarisce che, salvo la prova del dolo, il cessionario del credito d’imposta non concorre nella colpa grave qualora dimostri, congiuntamente:

  • di aver acquisito il credito d’imposta;

  • di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6bis dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

La Circolare AdE n. 27 del 7 settembre 2023 precisa che il mancato possesso della documentazione non è, di per sé, indice di un coinvolgimento del cessionario per dolo o colpa grave. Il cessionario, infatti, conserva la possibilità di fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza.

NUOVI CASI DI REMISSIONI IN BONIS

Il Decreto blocca cessioni convertito in Legge ha individuato due nuove ipotesi in cui è possibile avvalersi della remissione in bonis, che vi illustriamo in questo approfondimento. Come l’AdE chiarisce nella Circolare n. 27 del 7 settembre 2023 ecco quali sono i due casi:

  • la prima ipotesi di remissione in bonis (articolo 2-ter) opera in caso di omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. In tal caso:

– se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;
– se il contribuente intende optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;


  • la seconda ipotesi di remissione in bonis (articolo 2-quinquies) opera nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.

La Circolare n. 27 del 7 settembre 2023, infine, detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis (paragrafo 6.2).

ALTRE NOVITÀ SULLO STOP CESSIONI E SCONTO IN FATTURA

L’Agenzia nella Circolare n. 27 del 7 settembre 2023 fornisce anche chiarimenti su:

  • il divieto di acquisto per le Pubbliche Amministrazioni dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito;

  • la facoltà di ripartire la quota derivante dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito in ulteriori 10 rate annuali di pari importo. Ciò vale per il cessionario del credito che non abbia la capienza per utilizzare in compensazione la quota annuale di credito d’imposta acquistato.

Per maggiori dettagli sulle novità introdotte dal Decreto blocca cessioni divenuto Legge, vi invitiamo a leggere questa guida.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI APPROFONDIMENTI SUL SUPERBONUS

Oltre alla nostra guida sul Superbonus e quella sul Superbonus al 90%. Vi rimandiamo anche al nostro articolo di approfondimento sullo stop al Superbonus ufficiale arrivato dal governo, che ha dettato nuovi termini e scadenze. E vi invitiamo a leggere anche questi focus:

Può tornarvi utile anche la nuova e aggiornata guida alla cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate. Da leggere anche l’articolo sul bonus fotovoltaico. Vi consigliamo di approfondire l’argomento bonus elettrici con la lettura dei nostri articoli su bonus sociale elettrico e il bonus energia imprese 2023.

Vi invitiamo a scoprire inoltre le ultime novità riassunte nel nostro focus bonus sociale bollette per chi ha un ISEE basso.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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