È già possibile presentare la domanda per il bonus stabilizzazione under 35, il nuovo incentivo introdotto dal decreto Lavoro per favorire la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
L’INPS ha aperto la procedura telematica il 29 luglio 2026: da questa data in poi i datori di lavoro possono inviare l’istanza sia per le trasformazioni già effettuate sia per quelle non ancora avvenute.
L’incentivo si applica ai contratti trasformati a partire dal 1° agosto 2026.
Inoltre l’INPS, con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’invio delle domande.
Di seguito vediamo cosa è utile sapere sul bonus, chi può richiederlo, quali sono i requisiti e come presentare la domanda.
COS’È IL BONUS STABILIZZAZIONE UNDER 35
L’incentivo è stato introdotto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026 n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 (il noto Decreto Lavoro 2026), con l’obiettivo di favorire l’occupazione stabile dei giovani.
La misura riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore e per un massimo di 24 mesi, per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo previsto dalla legge, cioè dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026.
L’incentivo è destinato alle imprese private che stabilizzano giovani under 35 in possesso di determinati requisiti.
Non si tratta quindi di un contributo economico erogato direttamente all’azienda, ma di una riduzione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.
Il beneficio riguarda i soli datori di lavoro privati, anche non imprenditori e compreso il settore agricolo: la pubblica amministrazione è esclusa.
Non spetta inoltre per le nuove assunzioni, né a tempo determinato né a tempo indeterminato: si premia solo la stabilizzazione di un rapporto già in corso.
DA QUANDO SI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
L’INPS ha comunicato che è possibile presentare domanda dal 29 luglio 2026, per le trasformazioni effettuate o da effettuare a partire dal 1° agosto 2026.
In particolare le trasformazioni agevolabili possono essere effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026.
Le trasformazioni perfezionate prima del 1° agosto non danno diritto all’esonero, anche se il lavoratore possiede tutti i requisiti.
Non esiste invece una scadenza fissa per la domanda: il termine reale è l’esaurimento delle risorse.
Il decreto Lavoro stanzia 18,2 milioni di euro per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028, e la circolare n. 72/2026 precisa che se dal monitoraggio emerge il raggiungimento del limite di spesa, anche solo in via prospettica, l’INPS smette di accogliere nuove richieste.
Conviene quindi presentare l’istanza appena la trasformazione è decisa, senza attendere la data in cui verrà formalizzata.
CHI PUÒ BENEFICIARE DELL’INCENTIVO
Il bonus è riservato ai datori di lavoro privati che trasformano un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Il lavoratore deve rispettare contemporaneamente questi requisiti:
- avere meno di 35 anni al momento della trasformazione;
- non essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.
- essere inquadrato come operaio, impiegato o quadro: i dirigenti sono esclusi per espressa previsione di legge.
QUALI CONTRATTI POSSONO ESSERE TRASFORMATI
Non tutti i contratti a termine possono accedere al beneficio. La normativa prevede infatti che il rapporto di lavoro:
- sia stato avviato entro il 30 aprile 2026;
- venga trasformato senza soluzione di continuità;
- abbia una durata effettiva non superiore a 12 mesi, considerando anche eventuali proroghe del contratto.
Se il rapporto supera i dodici mesi complessivi, il bonus non può essere riconosciuto.
QUANTO VALE IL BONUS
L’agevolazione consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro. L’importo massimo riconoscibile è pari a 500 euro al mese per ciascun lavoratore,
per un massimo di 24 mesi.
Il beneficio viene recuperato attraverso i flussi contributivi INPS secondo le modalità indicate dall’Istituto.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente online sul sito dell’INPS. Il datore di lavoro, oppure l’intermediario abilitato, deve accedere al Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) da questa pagina utilizzando:
- SPID almeno di livello 2;
- Carta d’Identità Elettronica (CIE) livello 3;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
La domanda va compilata selezionando la voce “Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”.
QUALI DATI SERVONO PER COMPILARE LA DOMANDA
Prima di entrare nel portale conviene avere a portata di mano tutte le informazioni richieste dal modulo:
- i dati identificativi dell’impresa;
- i dati identificativi del lavoratore interessato dalla trasformazione;
- la data di stipula del contratto a tempo determinato da trasformare;
- la tipologia del contratto, a tempo pieno o parziale, con l’eventuale percentuale oraria;
- la retribuzione media mensile che sarà erogata, compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima, e l’aliquota contributiva datoriale;
- la dichiarazione di non cumulo con altri esoneri o riduzioni contributive;
- la dichiarazione di corrispondere al lavoratore un trattamento economico non inferiore a quello complessivo previsto dai contratti collettivi.
L’ERRORE CHE FA PERDERE L’AGEVOLAZIONE
L’INPS avverte espressamente che una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nella comunicazione obbligatoria Unilav o Unisomm non può essere accettata.
Date, tipologia contrattuale e dati anagrafici devono coincidere: in un meccanismo a sportello, una svista di compilazione significa rifare la domanda e perdere la posizione in ordine cronologico.
Non serve invece pubblicare la vacancy sul portale SIISL: l’obbligo introdotto dal 1° aprile 2026 per chi chiede benefici contributivi riguarda solo le nuove assunzioni, non le trasformazioni.
COME VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS
L’iter cambia a seconda che la trasformazione del contratto sia già stata effettuata oppure no. Quindi:
- se la trasformazione è già avvenuta ed è stata trasmessa la relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS verifica i requisiti e comunica direttamente l’accoglimento della domanda in calce allo stesso modulo telematico, indicando anche l’importo dell’agevolazione spettante;
- se la trasformazione deve ancora essere effettuata, è possibile presentare domanda anche prima della stabilizzazione. In questo caso l’INPS calcola preventivamente il beneficio, accantona le risorse disponibili e invia una comunicazione al datore di lavoro tramite PEC oppure e-mail (quando non è disponibile un indirizzo PEC), oltre a una notifica nell’area MyINPS.
Dal momento della comunicazione decorre un termine di 10 giorni entro il quale il datore di lavoro deve:
- effettuare la trasformazione del contratto;
- trasmettere la comunicazione obbligatoria (Unilav o Unisomm).
Scaduto il termine senza l’adempimento richiesto, il beneficio non può essere riconosciuto: le somme accantonate tornano disponibili per gli altri richiedenti. Resta possibile presentare una nuova istanza, ma perdendo la priorità cronologica già acquisita.
COME AVVENGONO I CONTROLLI
Durante i dieci giorni successivi alla prenotazione del beneficio, l’INPS controlla quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie.
Se risulta correttamente trasmessa la comunicazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro, l’Istituto procede con il riconoscimento definitivo dell’incentivo.
I controlli non si esauriscono con l’autorizzazione. Anche dopo il via libera l’INPS continua a verificare la permanenza dei requisiti consultando le proprie banche dati e quelle del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e del CNEL. In caso di irregolarità l’esonero viene revocato e le somme già fruite vengono recuperate.
FONTI NORMATIVE
- Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale” — articolo 4.
- Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026 — prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
- Messaggio INPS n. 2518 del 29 luglio 2026 — indicazioni operative, istruzioni contabili e apertura della procedura telematica.
- Articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015 — condizioni generali per l’accesso agli incentivi all’occupazione.
- Articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 — regolarità contributiva e rispetto dei contratti collettivi.
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