FAQ rottamazione quater: le risposte dell’Agenzia Entrate Riscossione

FAQ sulla Rottamazione quater, ovvero le risposte alle domande più frequenti, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione

Agenzia delle entrate riscossione
Photo credit: Massimo Todaro / Shutterstock

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha pubblicato e aggiornato le FAQ sulla Rottamazione quater, ovvero le risposte alle domande più frequenti.

Le risposte chiariscono ogni dubbio sulle novità della Rottamazione quater, specie dopo lo slittamento della data del primo pagamento per chi ha aderito al piano rateale, che passa dal 31 luglio al 31 ottobre 2023, (entro il 31 dicembre invece per le zone colpite dalle alluvioni di maggio, ovvero per i Comuni in Emilia Romagna, Toscana e Marche).

In questo articolo vi illustriamo le risposte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione alle domande sulla rottamazione quater (FAQ) alla luce delle novità decise dal Governo.

Indice:

FAQ ROTTAMAZIONE QUATER, LE RISPOSTE DELL’AGENZIA

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) con le novità introdotte in materia di rottamazione delle cartelle. L’Agenzia ha chiarito i termini dello slittamento al 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (prima fissato al 30 aprile dalla Legge di Bilancio 2023) e quelli della proroga al 30 settembre 2023 (invece del 30 giugno) del termine entro il quale l’Agenzia invierà ai contribuenti gli avvisi delle somme dovute con l’indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della definizione agevolata.

Nelle FAQ, l’Agenzia specifica anche come funziona la nuova scadenza del 31 ottobre 2023 per il primo pagamento per chi ha aderito alla Rottamazione quater, su cui vi invitiamo a leggere la nostra guida. Questa scadenza (quella relativa al primo pagamento), è stata prorogata poi, dal Decreto alluvione, al 31 dicembre 2023, per le zone colpite dalle alluvioni di maggio, ovvero per i Comuni in Emilia Romagna, Toscana e Marche (la proroga per le domande è invece al 30 settembre 2023). Ecco le FAQ sulla Rottamazione quater pubblicate dall’Agenzia e aggiornate in supporto agli utenti che vogliono aderire alla tregua fiscale 2023.

1) QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

2) QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

La Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella “Rottamazione quater” solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • o adottare uno specifico provvedimento;
  • o trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle Entrate Riscossione;
  • o pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse o Enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31  gennaio 2023 l’inclusione dei propri carichi nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
  • CNPR – Cassa Ragionieri;
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

3) QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022. Inoltre, anche i carichi relativi a:

  • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa. Per conoscere le Casse o Enti che hanno deliberato l’adesione alla Definizione agevolata fai riferimento alla FAQ n.2.

4) PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA?

Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle Entrate Riscossione e rese note sul proprio sito internet. L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione.

5) COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazionequater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata;
  • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione.

6) COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Agenzia delle entrate – Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del DL n. 51/2023), una “Comunicazione” di “accoglimento della domanda”, contenente:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • i moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

7) DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE?

L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

Va precisato, tuttavia, che per il 2023 vale quanto stabilito dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ha previsto il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:

  • in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023;

  • nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Inoltre, in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data. La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 e non più entro il 30 giugno. Si pospone al 31 ottobre 2023, dal 31 luglio, la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.

8) COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA?

Per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari, uffici postali, home banking, ricevitorie e tabaccai, sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL, Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

9) COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO?

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

10) SE PRESENTO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, COSA SUCCEDE RISPETTO ALLE PROCEDURE ATTIVATE O ATTIVABILI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER IL RECUPERO DEI DEBITI INDICATI NELLA DOMANDA?

In seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti “definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
  • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

11) HO UN CONTENZIOSO CON AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER ALCUNE CARTELLE CHE VORREI ORA INSERIRE NELLA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA. POSSO FARLO?

Sì, la Legge n. 197/2022 lo consente. Tuttavia, nella domanda di adesione alla Definizione agevolata, (“Rottamazione-quater”), è necessario indicare la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

12) HO ADERITO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER DEBITI PER I QUALI AVEVO UNA RATEIZZAZIONE IN CORSO. COSA SUCCEDE?

La norma prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 ottobre 2023) delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 ottobre 2023), le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate del piano di rateizzazione.

13) HO ANCORA IN ESSERE UN PIANO DI PAGAMENTO DELLA “ROTTAMAZIONETER”, DOVE PERALTRO SONO PRESENTI ANCHE CARICHI CHE SONO RIENTRATI NELLO “STRALCIO” DEI DEBITI FINO A MILLE EURO PREVISTO DALLA LEGGE N. 197/2022. POSSO EVITARE IL PAGAMENTO DELLE RATE NON ANCORA SCADUTE DELLA “ROTTAMAZIONE-TER” E PRESENTARE LA RICHIESTA DI “ROTTAMAZIONE-QUATER”?

Sì. La Legge n. 197/2022 non preclude la possibilità di accedere alla “Rottamazione-quater” anche per debiti già ricompresi in precedenti “Rottamazioni”. In tal caso la “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023, terrà già conto degli importi annullati al 30 aprile 2023 per effetto dello “Stralcio” dei debiti fino a mille euro.

14) COME POSSO VERIFICARE QUALI DEBITI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (“ROTTAMAZIONE-QUATER”) PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE?

Puoi richiedere il Prospetto informativo sul sito internet direttamente dall’area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite il form in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento. Il Prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito riferiti al codice fiscale intestatario della richiesta, e indica i carichi “definibili” per i quali può è possibile presentare la domanda di adesione alla “Rottamazione-quater”. Per ciascuna cartella/avviso, è riportato l’importo residuo dei carichi “definibili” alla data di elaborazione del prospetto, nonché l’ammontare delle somme dovute aderendo all’agevolazione. Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già  attivate, nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi saranno comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunicherà, entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dal DL n. 51/2023), ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione. Tale Comunicazione terrà altresì conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro che è stato effettuato al 30 aprile 2023 e che potrebbe interessare anche i
carichi inseriti nella domanda di Definizione agevolata.

LA GUIDA ALLA ROTTAMAZIONE QUATER 2023

Mettiamo a vostra disposizione la guida sulla rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 e aggiornata nelle scadenze dal testo coordinato del Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito nella Legge 3 luglio 2023n. 87. Rendiamo disponibile anche il documento ufficiale in pdf con le FAQ dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che vi abbiamo illustrato.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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