Strumento di attivazione al lavoro SDA: cos’è e come funziona

La guida allo strumento di attivazione al lavoro SDA, ossia la misura che sostituirà il Reddito di Cittadinanza insieme all’ADI

Ministero Lavoro Politiche Sociali

Lo strumento di attivazione al lavoro (SDA) è la misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza per le persone “occupabili” dal 1° settembre 2023 che ha preso il nome di “Supporto per la formazione e il lavoro” durante la conversione in Legge del Decreto Lavoro.

Lo SDA si rivolge ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta. Consiste in un’indennità pari a 350 euro che sarà erogata solo nel caso di partecipazione ad attività formative oppure a progetti utili alla collettività.

In questo articolo vi spieghiamo, in modo chiaro e dettagliato, cos’è e come funziona lo strumento di attivazione al lavoro (SDA), o meglio il Supporto per la formazione e il lavoro.

COS’È LO STRUMENTO DI ATTIVAZIONE AL LAVORO

Lo strumento di attivazione al lavoro (SDA), o Supporto per la formazione e il lavoro, è un sussidio pari a 350 euro rivolto ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni che sono “occupabili” e si trovano in condizioni di povertà assoluta (ISEE non superiore a 6mila euro annui). Ha una durata di un massimo di 12 mesi, non è rinnovabile, e prevede l’obbligo della sottoscrizione al patto digitale, nonché la partecipazione a programmi formativi oppure a progetti utili alla collettività.

Lo scopo è formare i percettori di SDA in modo tale che possano poi trovare un lavoro. Lo SDA, è stato chiamato “Supporto per la formazione e il lavoro“, si rivolge a coloro che fanno parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all’ADI e ai componenti di nuclei che, invece, lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza.

Lo strumento di attivazione al lavoro (SDA) è stato introdotto dal Decreto lavoro convertito in Legge e dal 1° settembre 2023 prenderà il posto del Reddito di Cittadinanza, affiancando l’Assegno di inclusione (ADI).

Vediamo insieme nel dettaglio, a chi si rivolge e come funziona lo strumento di attivazione al lavoro (SDA).

A CHI SPETTA

Lo SDA spetta alle persone tra 18 e 59 anni, single o in coppia, in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui. Hanno diritto allo SDA coppie di adulti o single, non in possesso dei requisiti per ottenere l’ADI. Il testo iniziale del Decreto lavoro 2023 prevedeva che la misura fosse attivabile solo per chi non aveva diritto all’ADI.

Grazie al testo convertito, invece, possono richiederla anche i componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, pur non essendo obbligati, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza. Il Supporto Formazione Lavoro può essere riconosciuto, per ciascun nucleo familiare, fino a un massimo di due persone, fermo restando il non superamento del tetto dell’ISEE.

Scopriamo quali sono gli altri requisiti necessari per ottenere lo SDA.

REQUISITI

Chi richiede lo SDA deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti:

  • cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

  • residente in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo, al momento della presentazione della domanda;

  • residente in Italia.

Per richiedere lo SDA è necessario che i componenti del nucleo familiari si trovino, congiuntamente, anche in tali condizioni:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere;

  • mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

REQUISITI ECONOMICI

Il limite ISEE per accedere allo SDA è di 6.000 euro annui. Non saranno inclusi nel calcolo dei requisiti economici ai fini dell’erogazione dello SDA:


  • gli arretrati;

  • le misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dello SDA erogate dal Comune o dall’ambito territoriale. Non saranno calcolate nemmeno le maggiorazioni compensative definite a livello regionale, aggiuntive al beneficio economico dello SDA;

  • le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;

  • le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, cioè i buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Inoltre, i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE devono essere dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

A QUANTO AMMONTA LO SDA E DURATA

Il beneficio economico dello SDA è pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato per 12 mensilità, senza possibilità di rinnovo. La misura può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare nel rispetto dei limiti ISEE individuati dal legislatore. Viene erogato mediante bonifico mensile dell’INPS.

Per i dettagli sulle modalità di erogazione, però, bisognerà attendere il Decreto attuativo della misura su cui vi aggiorneremo.

COME FUNZIONA LO STRUMENTO DI ATTIVAZIONE AL LAVORO

I nuclei familiari che vogliono ottenere lo strumento di attivazione al lavoro (SDA) devono presentare domanda tramite l’INPS e poi seguire questo iter:

  • sottoscrivere il patto di attivazione digitale, cioè iscriversi al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) che garantisce l’interazione tra diverse banche dati e aiuti INPS e forze dell’ordine nei controlli;

  • aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa (patto di servizio personalizzato). Il percorso viene definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza PNRR.

Scopriamo insieme come presentare domanda e i dettagli relativi a questi passaggi propedeutici all’erogazione dello SDA.

COME RICHIEDERE LO SDA

Lo strumento di attivazione al lavoro (SDA) potrà essere richiesto con modalità telematiche all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste. Al momento non è ancora possibile presentare domanda. Bisogna attendere il decreto attuativo e anche la circolare INPS che chiarirà la precisa procedura che sarà attiva da settembre 2023. Noi vi aggiorneremo non appena saranno definiti i dettagli.

Una volta effettuata la richiesta, inizia l’iter per ottenere lo SDA con la sottoscrizione del patto di attivazione digitale e il patto di servizio personalizzato.

PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

Dopo la presentazione della domanda, i beneficiari:

  • saranno convocati dai servizi sociali entro 120 giorni per sottoscrivere il patto di attivazione digitale e avviare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;

  • effettueranno l’iscrizione presso il nuovo sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

  • saranno oggetto di una valutazione multidimensionale, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione, fatta dai servizi sociali.

Dopo questa fase, si può sottoscrivere il “patto di servizio personalizzato”.

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Dopo la presentazione della richiesta e la sottoscrizione del patto di attivazione
digitale, il richiedente è convocato presso il servizio per il lavoro competente per
la stipula del patto di servizio personalizzato nel quale:

  • il beneficiario deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro;

Inoltre, il patto va sottoscritto entro 60 giorni e in caso di mancata sottoscrizione, non si ha diritto alla misura. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere questa guida sul Patto per il Lavoro dell’Assegno di inclusione.

QUANDO ENTRA IN VIGORE LO SDA

Stando al Decreto lavoro convertito in Legge, lo strumento di attivazione al lavoro (SDA) sarà operativo dal 1° settembre 2023. I dettagli sull’entrata in vigore saranno chiariti dopo l’approvazione del Decreto attuativo. Vi informeremo man mano.

QUANDO DECADE LO SDA

Il diritto allo SDA decade se il beneficiario:

  • non si presenta presso i servizi sociali o per il lavoro senza giustificato motivo;

  • presenta attestazioni mendaci;

  • non partecipa alle iniziative formative;

  • non conclude l’obbligo scolastico;

  • non sottoscrive i patti per l’inclusione o di servizio personalizzato;

  • non comunica cambiamenti di ISEE o di reddito per l’accesso all’ADI;

  • non accetta un’offerta di lavoro adeguata.

Altri eventuali motivi di decadenza saranno meglio definiti dal Decreto attuativo della misura, su cui vi aggiorneremo. Intanto, vediamo quando un’offerta di lavoro può definirsi “adeguata” o congrua.

QUANDO UN’OFFERTA DI LAVORO È CONGRUA

Il beneficiario dello strumento di attivazione al lavoro (SDA), attivabile al lavoro, preso in carico dagli uffici competenti, se non vuole perdere il sussidio è tenuto ad accettare un’offerta di lavoro congrua o – come definita nel Decreto lavoro convertito in Legge – “adeguata”.

Per i soggetti occupabili destinatari della misura è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Il Decreto convertito in Legge in caso di nuclei familiari con figli under 14 prevede anche:

  • l’obbligo di accettare il contratto (anche a tempo indeterminato) scatta solo entro una distanza dal luogo di impiego di 80 Km o entro un limite temporale di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. La formulazione iniziale del Decreto lavoro 2023, prevedeva invece, che un contratto a tempo indeterminato andava accettato in tutto il territorio nazionale per mantenere il diritto all’ADI;

  • per quanto riguarda il solo lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l’obbligo di accettare il contratto vale non solo nel limite degli 80 Km ma anche per quello orario di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

INCENTIVI PER CHI ASSUME I PERCETTORI SDA

Il Decreto lavoro 2023 prevede degli incentivi per chi assume i percettori di SDA, così come avviene per i percettori di ADI. In particolare:

  • esonero al 100% dei contributi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dello strumento di attivazione al lavoro (SDA). Dall’esonero contributivo per assunzioni beneficiari ADI o SDA, previsto nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, sono esclusi i premi e contributi INAIL. La misura di decontribuzione al 100% vale per i contratti di lavoro subordinati a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche per i contratti di apprendistato;

  • esonero al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile). Ciò vale nel caso di contratti a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per un massimo di 12 mesi.

Per maggiori dettagli anche sugli incentivi rivolti agli intermediari e quelli per l’autoimprenditorialità relativamente ai percettori di SDA o Supporto per la formazione e il lavoro, vi consigliamo di leggere questo focus. Si tratta di sgravi simili a quelli dedicati a chi assume coloro che sono beneficiari del RdC che vi spieghiamo in questo approfondimento.

COMPATIBILITÀ

Con appositi Decreti del Ministero del Lavoro saranno definite le compatibilità tra lo strumento di attivazione al lavoro (SDA) o anche detto Supporto per la formazione e il lavoro. Il testo del Decreto lavoro 2023 però chiarisce (comma 2, articolo 12) che è incompatibile con RdC, PdC, la NASPI, la DIS COLL e altre misure di integrazione al reddito. Vi terremo aggiornati. Per chi percepisce il sussidio, il Decreto lavoro convertito in Legge stabilisce anche che:

  • in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio in esame, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui;

  • in caso di avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio in esame il beneficiario fruisce senza  variazioni dello stesso per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio che viene successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui;

  • in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi;

  • in caso di trattamenti pensionistici o di variazioni reddituali intervenuti nel corso dell’erogazione del beneficio, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare;

  • in caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica, di seguito DSU, aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.

STRETTA “ANTI FURBETTI” SULLO SDA

Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dallo SDA, il Decreto lavoro convertito in Legge intensifica i controlli. Il personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avrà a tal fine accesso:

  • a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS;

  • alle informazioni collegate ai requisiti e alle condizioni per accedere e conservare il beneficio.

Con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definiti criteri e modalità per i nuovi controlli. Vi informeremo passo dopo passo.

SANZIONI

Previste anche pene più severe rispetto a quelle del RdC per i furbetti che riscuotono lo SDA senza averne diritto. Il testo del Decreto lavoro convertito in Legge nello specifico, prevede la reclusione:

  • da 2 a 6 anni per false dichiarazioni;

  • da 1 a 3 anni per l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del
    patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Mettiamo a vostra disposizione il testo coordinato (Pdf 339 Kb) della Legge 3 luglio 2023, n. 85 (Pdf 133 Kb), ossia del Decreto Lavoro convertito in Legge approdato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.153 del 03-07-2023. La norma è entrata in vigore il 4 luglio 2023, appunto dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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