Assegno unico figli 2026: come funziona, domanda, importi, requisiti

La guida dettagliata e completa sull’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico

Assegno unico universale figli

L’assegno unico figli 2026 è il sussidio economico in favore di chi ha figli, dal 7° mese di gravidanza, fino al 21° anno di età.

Quanto spetta dipende dall’ISEE, dall’età dei bambini e dalle condizioni del nucleo familiare (per esempio, se ci sono figli disabili non valgono i limiti di età).

Per il 2026, gli importi hanno subito una rivalutazione dell’1,4% per adeguarli all’inflazione registrata dall’ISTAT.

Per aiutarvi nel comprendere la normativa e tutte le novità introdotte, abbiamo realizzato questa guida dettagliata, semplice e chiara.

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COS’È L’ASSEGNO UNICO FIGLI

L’assegno unico e universale è un sostegno economico per le famiglie con figli a carico che viene attribuito a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età. L’importo varia in base all’ISEE della famiglia e all’età dei figli a carico.

Introdotto dal Decreto Legislativo n. 230 del 21 Dicembre 2021, è definito “unico” perché unifica e sostituisce una serie di misure a sostegno delle famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Nel 2026, chi ha già fatto domanda nel 2025 non deve farne una nuova, ma l’erogazione continua normalmente, come chiarito da INPS nel Messaggio n.15 del 02-01-2024. Ciò, fermo restando che la domanda già trasmessa all’Istituto non si trovi nello stato di decaduta, revocata, rinunciata o respinta. 

Ma andiamo per gradi e vediamo quando richiederlo e a chi spetta nel 2025.

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COME FUNZIONA L’ASSEGNO UNICO PER FIGLI

La domanda per l’assegno unico figli può essere presentata dal 1° Gennaio di ogni anno, ma ha un periodo di validità di 12 mesi che va da marzo di un anno a febbraio dell’anno successivo.

Quindi:

  • per chi presenta la domanda entro la fine di febbraio, l’erogazione dell’Assegno partirà regolarmente dal mese di marzo e includerà tutti i 12 mesi del periodo di competenza (fino a febbraio dell’anno dopo);

  • per chi presenta la domanda dal 1° marzo al 30 giugno, l’erogazione dell’Assegno spetta comunque a partire dal mese di marzo, con il pagamento degli arretrati;

  • per chi presenta la domanda dopo il 30 giugno, invece, l’Assegno decorre solo dal mese successivo a quello di presentazione della domanda, e perderai le mensilità precedenti a quel mese

La domanda non va presentata ogni anno, ma basta presentarla una volta e elencare tutti i figli per cui si richiede l’assegno. C’è però la possibilità di aggiungerne nuovi nati durante l’anno, per cui l’Assegno viene però riconosciuto a partire dal 7° mese di gravidanza. 

Tuttavia, quanto spetta mensilmente con l’assegno viene deciso dall’ISEE, quindi i beneficiari devono ricordarsi di aggiornarlo ogni anno entro marzo tramite la presentazione della DSU. In mancanza di questo adempimento l’Assegno Unico continua a essere erogato ma nel suo importo minimo. Una volta aggiornata la propria situazione, verrà corrisposta la cifra esatta spettante e i relativi arretrati.

Ricordiamo anche che l’AUU:

  • non concorre alla formazione del reddito complessivo;

  • è compatibile con altre misure in denaro per i figli dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali;

  • non è considerato nel calcolo del reddito familiare per trattamenti assistenziali.
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COME FARE DOMANDA

È possibile presentare domanda per l’Assegno unico figlI nel 2026 attraverso i seguenti canali:


  • Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi;

  • app INPS Mobile.

La domanda di Assegno unico universale può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I passaggi ve li spieghiamo nel dettaglio in questa guida.

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REQUISITI

L’assegno unico figli spetta, in base specifici requisiti, a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito.

In particolare spetta alle famiglie:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, con le condizioni che vi spieghiamo più avanti;

  • per ogni figlio con disabilità a carico e senza limiti di età, come vi spieghiamo nella nostra guida dedicata.

Tuttavia, chi vuole chiedere l’assegno unico figli deve essere in possesso dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno. Ovvero, deve essere:

  • cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea. Rientrano in questa categoria anche i familiari di un cittadino europeo che vivono in Italia e sono titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Anche i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea possono accedere all’Assegno, a patto che siano in possesso di titoli di soggiorno;

  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

  • residente e domiciliato in Italia. 

Per gli stranieri (cittadini di Stati non membri dell’Unione Europea) è inoltre necessario soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  • essere residente in Italia da almeno due anni (anche se i periodi non sono stati consecutivi);

  • essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato con una durata prevista di almeno sei mesi (semestrale). A tal proposito, però, bisogna fare una precisazione. A Febbraio 2025 la Corte di Cassazione ha “bocciato” questo requisito, prevedendo che l’Assegno venisse erogato a chi è titolare di permesso anche se in “attesa occupazione”. In questa categoria, quindi, rientrano tutte persone ex lavoratori e/o momentaneamente disoccupati/e. L’INPS, però, non ha ancora emesso una circolare ufficiale per correggere la normativa e integrarla in questo senso. Come funziona, ve lo spieghiamo meglio in questa guida.

IMPORTI E ISEE

Come specificato dall’INPS con la circolare INPS numero 7 del 30 gennaio 2026, gli importi nel 2026 sono stati adeguati al costo della vita, calcolato dall’ISTAT in una variazione del +1,4%. Quanto spetta dipende dalla situazione reddituale, da come è composto il nucleo familiare e dalla presenza o meno di figli minori e/o con disabilità a carico.

In generale:

  • per un figlio minorenne, la cifra oscilla tra un massimo di circa 203,80 euro al mese (per chi ha un ISEE fino a 17.468,51 euro) e un minimo di 58,30 euro al mese, che spetta a chi supera la soglia ISEE di 46.582,71 euro o non presenta affatto la Dichiarazione Sostitutiva Unica;

  • se il figlio è maggiorenne (fino a 21 anni e in possesso dei requisiti di studio o lavoro a basso reddito), l’importo è ridotto e va da un massimo di 99,10 euro a un minimo di 29,10 euro mensili.

Per conoscere la tua cifra esatta, l’INPS mette a disposizione il Fascicolo Previdenziale del Cittadino, accedendo con SPIDCIE o CNS; sul portale – da questa pagina – si può consultare nel dettaglio ogni mensilità spettante. Sul sito è inoltre presente un simulatore che permette di inserire l’ISEE e la composizione del nucleo per ottenere una stima dell’importo.

MAGGIORAZIONI

Oltre alla quota base, il sistema prevede dei “bonus” aggiuntivi che rendono l’assegno più corposo per situazioni specifiche. Tra le maggiorazioni riconosciute, ci sono quelle per:

  • i nuovi nati (bambini sotto l’anno di vita), l’importo base viene aumentato del 50%. Questa stessa maggiorazione spetta anche per i figli tra 1 e 3 anni nei nuclei con almeno tre figli, purché l’ISEE non superi i 46.582,71 euro;

  • le famiglie con almeno quattro figli a carico, il sistema riconosce un ulteriore supporto sotto forma di maggiorazione forfettaria. In questo caso, viene erogato un importo fisso di 150 euro complessivi al mese per l’intero nucleo familiare, che si somma alle quote spettanti per i singoli figli;

  • i cai in cui entrambi i genitori percepiscano un reddito da lavoro, è prevista una quota aggiuntiva per ciascun figlio. Questa maggiorazione può arrivare fino a circa 34,10 euro per figlio, ma l’importo non è fisso: è massimo per le fasce ISEE più basse e decresce progressivamente fino ad annullarsi per i redditi più elevati;

  • i figli con disabilità, sono previste maggiorazioni che variano in base alla gravità della condizione accertata. L’integrazione mensile parte da circa 96,90 euro per la disabilità media, sale a 108,20 euro per la disabilità grave e raggiunge il valore massimo di circa 119,60 euro in caso di non autosufficienza.
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ASSEGNO UNICO FIGLI MAGGIORENNI

L’Assegno Unico per ciascun figlio maggiorenne a carico viene riconosciuto fino al compimento dei 21 anni, nei casi in cui il figlio si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale;

  • frequenti un corso di laurea, infatti spesso di parla di “assegno unico universitari”;

  • frequenti o sia iscritto a:
    – licei, istituti tecnici, istituti professionali di durata quinquennale per il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
    – percorsi di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico;
    – percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF ;
    – Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF;
    – corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento.
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COME E QUANDO AVVIENE IL PAGAMENTO

Il pagamento dell’Assegno Unico viene effettuato il mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ferma restando la decorrenza, l’INPS assicura di provvedere al riconoscimento dell’assegno entro 60 giorni dalla domanda.

Le modalità di pagamento sono le seguenti:

  • accredito su conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN;

  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente, la scelta viene fatta in fase di presentazione della domanda. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

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QUANDO DECADE L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI

L’Assegno Unico decade:

  • quando il figlio compie 21 anni, salvo situazioni particolari come una disabilità certificata;

  • se il figlio maggiorenne non risulta più fiscalmente a carico;

  • in caso di eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare che non permettono più di soddisfare i requisiti per l’assegno.

Attraverso lo stessa pagina INPS con cui si è fatto richiesta si può procedere e verificare lo status della domanda AUU. Vengono segnalati anche i casi di blocco o anomalie/incompletezze, nonché i pagamenti. Eventualmente tramite lo stesso procedimento si può modificare laddove ci sono errori o mancanze.

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

98 Commenti

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  1. salve,ho fatto richiesta di assegno unico presso un caf acli,siccome sono separata mi hanno detto di poterlo compilare solo con il 50% (quello che mi spetta per legge). sulla separazione però si dice che sia gli assegni familiari che le detrazioni dei figli(2) spettano a me.
    come posso modificare la domanda?

    • Deve accedere nuovamente al portale Inps nella sezione di compilazione della domanda di assegno unico e cliccare su “rinuncia” e poi su “errore di compilazione”, in questo modo annulla la domanda presentata. Poi procede nuovamente alla presentazione della domanda e sceglie di optare per il 100%, sempre che sia in accordo con l’altro genitore.

  2. Buongiorno
    i residenti estero che trasferiranno la residenza in italia e percepiranno reddito italiano durante il 2022 possono richiedere l’assegno?
    grazie

    • Sì, è importante però rispettare anche questo requisito:
      sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

  3. ‘Mio marito e dipendete ce la possibilita di non metterlo su busta paga ma su conto corrente l assegno unico? GRAZIE

  4. salve,
    nel caso in cui la madre e il padre non sono nello stesso nucleo familiare bisogna presentare tutti e due l’isee o ne basta solo una. Perché poi non saremo mai un unico nucleo in quanto non si sta insieme.
    grazie

    • Per genitori non coniugati e non conviventi, avendo figli minorenni, bisogna fare riferimento all’isee minorenni che è diverso dall’isee ordinario. Per maggiori informazioni bisogna leggere il punto 7 della circolare Inps 171/2014. In caso di dubbi è utile rivolgersi al contact center Inps.

  5. Buongiorno, non mi è chiaro se il caso in cui l’inabile è uno dei genitori se bisogna continuare a chiedere gli ANF perche’ nella domanda dell’assegno unico non ci sono dichiarazioni in merito, non viene preso questo caso, non ci sarà piu’ differenza e quindi devo procedere a chiedere questo nuovo o devo continuare con il vecchio fino a quando non viene declinato nel nuovo tipo ?
    Grazie anticipatamente per la risposta

    • Qui si fa riferimento esclusivamente ai figli, tutta la normativa legata al coniuge a carico non viene toccata.

  6. Buongiorno, avendo un ISEE superiore a 40mila, essendo pensionato INPS e avendo figlia universitaria di 19 anni, sono obbligato a fare cmq domanda per assegno unico o i 25€ mensili mi vengono accreditati comunque in automatico? Grazie

  7. salve, ma nel caso di famiglia monogenitoriale, si può barrare lo stesso la maggiorazione dell’art 4 comma 8 (caso dei genitori entrambi con reddito di lavoro), essendoci in questo caso un reddito dell’unico genitore presente? non è specificato da nessuna parte questa ipotesi, si da per scontato che i genitori siano 2

    grazie in anticipo

    • Teoricamente si, però essendo un caso non precisato, le consigliamo di contattare l’INPS tramite il contact center e chiedere spiegazioni.

  8. Salve, Io e mia moglie facciamo parte di due nuclei familiari; lei con i suoi genitori e io con i miei. Non abbiamo ancora una residenza insieme (quindi non ancora un nostro nucleo familiare) perché non abbiamo ancora casa. Mia moglie è disoccupata e io ho un lavoro. La mia domanda è questa: può mia moglie chiedere l assegno unico universale con il suo isee? Mia moglie deve dichiarare anche il mio isee insieme al suo ?

    • Per poter richiedere l’assegno unico dovete avere almeno un figlio. Inoltre il nucleo familiare è quello che risulta dallo stato di famiglia, non importa se avete due residenze differenti.

  9. Salve, vi ringrazio per la guida decisamente esplicativa. Una domanda: nel caso di figli maggiorenni, dove occorre indicare se studenti/universitari/tirocinanti/etc a che periodo si fa riferimento? Considerato che ISEE 2022 si riferisce a redditi 2020. Grazie e buona serata P.S. Segnalo anche il video dell’INPS su youtube che potrebbe essere utile.

    • Bisogna fare riferimento all’anno in corso, quindi 2022. Grazie per la segnalazione del video, l’abbiamo aggiunto nell’articolo.

  10. Buongiorno, potete aiutarmi per favore? Con ISEE uguale a 22.000, reddito percepito solo da me di euro 30.000, mia moglie è casalinga, e con 3 figli minorenni mi sembra di aver capito che non avrò diritto, in base a quanto spiegato nell’articolo davvero ben fatto, a nessuna maggiorazione. Quindi, se ciò fosse vero, andrei a prendere mensilmente di meno di quanto oggi percepisco, con l’aggiunta dell’importo transitorio che il Governo aveva previsto per i lavori dipendenti. Attualmente, infatti, percepisco 190,00 come anf, 176,00 di detrazioni e 165 aggiunta stanziata dal Governo come misura transitoria, Totale 541,00. Come assegno unico percepire 485,00. Ho capito bene oppure sbaglio in qualcosa? Grazie mille in anticipo per la vs. disponibilità.

    • Sì, il suo non è un caso isolato, succede a molte persone, con l’assegno unico in molti andranno a percepire meno di quanto percepivano prima.

    • Sì restano, la procedura resta la stessa, i dipendenti devono rivolgersi al proprio datore di lavoro che rende disponibile un documento dove indicare le detrazioni richieste. L’azienda fa da tramite con l’INPS. Poi si ricevono direttamente nella busta paga.

  11. Nel caso di genitori divorziati con affido congiunto di un figlio disabile, se la madre presenta la domanda senza avvertire l’ex coniuge con quali modalità l’ex marito sarà informato x eventualmente chiedere il suo 50x cento dato che questa iindennità è prevista per entrambi i genitori affidatari. Non c’è il rischio che chi prendeva il 50 x centro delle detrazioni x figlio a carico ora corra il tischio di perdere tutto

    • Il presupposto è che ci sia un accordo tra i genitori. Nel caso di disaccordo il problema si può porre in quanto la richiesta deve essere effettuata da un solo genitore. In questi casi però il genitore in disaccordo ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali sul sito INPS. Questo è spiegato all’art. 8 del messaggio Inps numero 4748 del 31-12-2021, qui sopra, alla fine del nostro articolo, trova il file da scaricare e consultare.

  12. Buongiorno, però non si capisce se si parla solo di figli a carico, Nel vecchio ANF non era requisito essenziale, era sufficiente fosse figlio minore infatti se orfano, quindi non più a carico perché percepiva la reversibilità del genitore deceduto, il nucleo percepiva l’assegno cacolato sulla tabella dedicata ai nuclei con un solo genitore. E per i maggiorenni fino a 21 anni, se si guarda la tabella per i nuclei con un solo genitore vedo che si parla solo di figli minori. Diciamo che non manca la solita confucione nello scrivere i testi di legge.

    • Nel testo del decreto viene precisato cosa si intende per figli a carico in questo contesto. Infatti nel testo si legge: Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l’assegno unico.

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