Bonus digitalizzazione agenzie viaggio e tour operator 2022: come funziona, domanda

La guida completa per il bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator sotto forma di credito d’imposta al 50%.

agenzie viaggio, tour operator

C’è ancora poco tempo per richiedere il bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator. Il 5 dicembre 2022 chiuderà lo sportello della misura, riaperto il 5 ottobre 2022, dopo che era stato chiuso ad aprile 2022.

Questo bonus viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% sui costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Scopriamo insieme come funziona il bonus digitalizzazione 2022 per agenzie di viaggio e tour operator, a chi spetta e come richiederlo.

BONUS DIGITALIZZAZIONE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR, COS’È

Il bonus per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator, chiamato anche “digitour”, consiste in un credito di imposta pari al 50% riconosciuto sui costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale sino ad un importo massimo di 25.000 euro. Questa agevolazione fa parte del pacchetto IFIT – Incentivi per le imprese turistiche istituito dal Ministero per il turismo, insieme al Superbonus turismo su cui vi consigliamo questo approfondimento.

La misura è stata introdotta dall’articolo 4 del Decreto Recovery convertito in Legge (ovvero testo coordinato del Decreto 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella Legge 29 dicembre 2021, n. 233) con lo scopo di incentivare la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator. I beneficiari, le procedure per il riconoscimento del bonus e modalità di utilizzo sono poi state stabilite dal Decreto Interministeriale 29 dicembre 2021, attuativo della misura, siglato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Dal momento che vi erano ulteriori risorse a disposizione, 3 milioni di euro non utilizzati dalla prima tranche di domande, il Decreto interministeriale 10 agosto 2022 del MIT-MEF,  ha aperto l’agevolazione a nuovi progetti. La riapertura è stata formalizzata con l’Avviso Pubblico prot. n. 1167/22 del 14 settembre 2022. Con la successiva comunicazione del 23 settembre 2022 il Ministero del turismo ha annunciato l’apertura della piattaforma informatica a partire dal 5 ottobre 2022 (per scaricare la documentazione utile) e dal 12 ottobre (per la compilazione e l’invio delle domande). Con questa nota, infine, il Ministero ha annunciato che lo sportello per le domande chiuderà il 5 dicembre 2022 alle ore 17.00, così come stabilito dalle regole dell’Avviso Pubblico prot. n. 1167/22 del 14 settembre 2022

LE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse messe in campo per finanziare il bonus in questione ammontano a 98 milioni di euro per coprire la misura fino al 2025. Di questi fondi, il 40% è riservato a interventi da realizzarsi nelle Regioni quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nel dettaglio, questa è la distribuzione delle risorse anno per anno:

  • 18 milioni di euro per il 2022, di cui sono stati spesi finora solo 15 milioni di euro;

  • 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

  • 60 milioni di euro per l’anno 2025.

Si precisa che tali risorse provengono da quelle messe a disposizione dal Recovery Fund per attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e, in particolare, per seguire la linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, Misura M1C3, investimento 4.2.2.

A CHI SPETTA IL BONUS PER LA DIGITALIZZAZIONE 2022

Il bonus per la digitalizzazione può essere richiesto dalle agenzie di viaggi e dai tour operator con codice ATECO:

  • 79.1;

  • 79.11;

  • 79.12.

Vale solo per coloro che hanno e mantengono per i 5 anni successivi dall’ottenimento del beneficio i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese;

  • non essere in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali;

  • in caso di imprese estere, avere una sede operativa in Italia già attiva presso il Registro delle imprese al momento della domanda;

  • essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC) ovvero non essere obbligato alla regolarità contributiva;

  • essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

Sono ammessi alla seconda tranche di incentivi, anche i soggetti che hanno partecipato alla procedura che si era conclusa il 4 aprile 2022, fermi restando i limiti e le condizioni stabilite dall’articolo 4 del Decreto Recovery convertito in Legge.

SPESE AMMISSIBILI

Il bonus sotto forma di credito d’imposta vale per gli investimenti e le attività finalizzati allo sviluppo del digitale. Si ottiene per le spese sostenute dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, entro i limiti di spesa dei 25.000 euro, per:

  • l’acquisto, anche in leasing, e l’installazione di pc e altre attrezzature informatiche, modem, router e impianti wi-fi;

  • l’affitto di servizi cloud relativi a server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

  • l’acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;

  • l’acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;

  • la creazione o l’acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;

  • l’acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti;

  • l’acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento all’hub digitale del turismo;

  • l’acquisto o affitto di licenze del software Erp per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;

  • la creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;

  • l’acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Niente sconto d’imposta, invece, per i costi di intermediazione commerciale.

COME AVVIENE LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE

L’effettivo sostenimento delle spese deve essere attestato dal:

  • Presidente del collegio sindacale;

  • un revisore legale iscritto nel Registro dei revisori legali;

  • professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;

  • il responsabile del CAF.

TERMINI DI AVVIO DEGLI INTERVENTI AGEVOLATI

La digitalizzazione deve interessare una sede operativa attiva in Italia al momento della presentazione della domanda. A tal fine è necessario produrre una scheda progetto dettagliata dell’intervento da realizzare e una relazione tecnica relativa al progetto stesso. I lavori vanno avviati entro un anno dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari del credito d’imposta e conclusi entro i successivi 12 mesi. È possibile chiedere una proroga di sei mesi, ma in ogni caso gli interventi devono terminare non oltre il 31 dicembre 2024.

DOMANDA PER IL BONUS DIGITALIZZAZIONE 2022

La prima tranche di domande per il bonus si è conclusa il 4 aprile 2022, ma ottobre 2022 e fino al 5 dicembre 2022 alle ore 17.00, si possono presentare le domande per la seconda tornata di incentivi. L’azienda interessata può inoltrare una sola domanda per fruire del bonus digitour. Le domande devono essere trasmesse tramite la piattaforma informatica accessibile dal sito di Invitalia. A definire le modalità è l’avviso pubblicato il 14 settembre 2022. Di seguito tutti i dettagli.

1) COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le domande devono essere compilate, inviate e firmate digitalmente, insieme agli allegati, dal rappresentante legale del richiedente. Quest’ultimo deve essere in possesso di una casella PEC attiva e risultante dal Registro delle imprese.

L’accesso alla procedura avviene tramite:

  • SPID;
  • Carta d’identità elettronica (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta collegati, questi gli step che seguiranno:

  • inserimento delle informazioni richieste per la compilazione della domanda;

  • generazione del modulo in formato “Pdf” immodificabile contenente i dati forniti dal richiedente e successiva apposizione della firma digitale;

  • caricamento del modulo di domanda di agevolazione compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del richiedente;

  • invio del modulo;

  • rilascio da parte della piattaforma online dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, con riportato il giorno e l’orario di acquisizione dell’istanza e il suo codice identificativo.

2) DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le domande per il digitour devono essere compilate, inviate e firmate digitalmente, insieme agli allegati, dal rappresentante legale del richiedente. Ecco la documentazione da allegare:


  • copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle fatture tramite bonifico bancario o postale, SEPA/Ri.Ba./SDD, accompagnata dall’evidenza della quietanza su conto corrente. Il soggetto beneficiario dovrà effettuare distinti pagamenti per ciascuna delle fatture;

  • copia dell’estratto conto da cui risulti l’addebito e che mostri chiaramente l’importo, la data di pagamento, nonché la causale dello stesso;

  • dichiarazioni liberatorie dei fornitori dei beni agevolati redatte in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, corredate da copia dei documenti di riconoscimento dei dichiaranti, attestanti l’integrale pagamento del prezzo di acquisto:

  • verbale di consegna o di installazione del bene presso la sede operativa indicata nella domanda di concessione;

  • comunicazione della conclusione dell’intervento;

  • relazione finale, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante del soggetto beneficiario. La relazione dovrà contenere la descrizione dettagliata delle spese complessivamente sostenute e attestare la piena conformità delle stesse a quanto dichiarato nella domanda di concessione. In caso di non conformità delle spese, la relazione finale dovrà contenere la dettagliata e motivata descrizione delle variazioni apportate e preventivamente autorizzate dal Ministero. Le variazioni dovranno avere ad oggetto spese ammissibili, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, come modificato dal Decreto interministeriale 10 agosto 2022;

  • attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, o in alternativa da un revisore legale iscritto al registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o all’albo dei periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulti l’effettività del sostenimento delle spese;

3) ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

In caso di dubbi o perplessità si può contattare Invitalia al numero 848.886.886 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Previsto l’addebito con ripartizione a tempo che prevede un costo al chiamante pari alla tariffa urbana a tempo per le chiamate da rete fissa. Per le chiamate da rete mobile la quota è definita dal singolo operatore. Inoltre, è possibile scrivere ad Invitalia dall’area riservata per chiedere informazioni.

CUMULABILITÀ

Gli incentivi del bonus digitour non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi interventi. Devono rispettare le condizioni e i limiti dei Regolamenti europei sugli aiuti di Stato.

COME VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS

Il bonus può essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza i limiti in materia di utilizzo di crediti d’imposta (articolo 34, comma 1, Legge n. 388 del 2000 e articolo 1, comma 53, Legge n. 244 del 2007). Inoltre, è indispensabile agire nel rispetto della normativa ambientale nazionale e unionale, che impone di non recare danni significativi agli obiettivi ambientali e allo sviluppo sostenibile.

COME FUNZIONA IL BONUS PER LA DIGITALIZZAZIONE

Invitalia procede all’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste rilevato dalla procedura online e i contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Dal momento poi che l’agevolazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato “de minimis” segue le deroghe temporanee previste per il periodo dell’emergenza pandemica. Dal punto di vista pratico, ciò significa che, sommando tutte le altre agevolazioni, l’impresa non può ottenere aiuti al di sopra dei 200.000 euro complessivi nell’arco di tre esercizi finanziari.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo coordinato Decreto 6 novembre 2021, n. 152 convertito nella Legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Pdf 1 Mb)
Avviso Ministero del Turismo n. 2613/22 del 18 febbraio 2022 (Pdf 327 Kb)
Avviso Ministero del Turismo 23 dicembre 2021(Pdf 1 Mb)
Decreto del Ministro del turismo Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2021 (Pdf 420 Kb)
Decreto interministeriale 10 agosto 2022 (Pdf 656 Kb)
Avviso Pubblico prot. n. 1167/22 del 14 settembre 2022 (Pdf 330 Kb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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