Oggi cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sulle modifiche legislative introdotte con il Decreto 138 del 13 agosto 2011 che interessano i tirocini. Cosa cambia rispetto al passato? Il Ministero del Lavoro con la circolare n.24 del 12 settembre 2011 ha precisato nel dettaglio tutti i cambiamenti.
NOVITA’ NEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Innanzitutto le modifiche introdotte con il Decreto 138 del 13 agosto 2011 si attuano solo per una tipologia di stage, i cosiddetti tirocini formativi e di orientamento (fino ad ora disciplinati a livello nazionale dall’articolo 18 della legge 196 /1997) che sono quelli “espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata fase di transizione dalla scuola al lavoro”. Questa tipologia di tirocini, in base al Decreto 138, non potranno avere una durata superiore ai 6 mesi, proroghe comprese e potranno essere svolti solamente da neodiplomati o neolaureati che abbiano ottenuto il titolo da non più di 12 mesi. Il Decreto ha precisato inoltre che potranno accedere a questo tipo di tirocini anche studenti, laureandi, masterizzandi e dottorandi, a condizione che gli stage vengano promossi dalle scuole e dalle Università e svolti durante il periodo di frequenza del corso di studi, anche se non sono funzionali all’acquisizione di crediti formativi.
COSA NON CAMBIA
Il Decreto 138 del 13 agosto 2011 non apporta nessuna modifica ai tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro, ai tirocini a favore di categorie svantaggiate e ai tirocini curriculari per i quali restano in vigore le normative precedenti. Non rientrano nel decreto nemmeno i periodi di praticantato richiesti dagli ordini professionali.
TIROCINI DI REINSERIMENTO O INSERIMENTO AL LAVORO
Per chiarezza precisiamo che i tirocini di reinserimento o inserimento al lavoro sono quelli destinati a inoccupati, disoccupati e lavoratori in mobilità. Gli inoccupati sono coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, che sono iscritti al Centro per l’impiego e che sono alla ricerca di un impiego da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se hanno meno di 25 anni. Disoccupati sono invece le persone che hanno avuto esperienze professionali ma che al momento non lavorano. Le persone in mobilità sono coloro che sono stati licenziati e percepiscono un sostegno economico e aiuti per la rioccupazione. Per i tirocini di reinserimento o inserimento rivolti appunto a queste categorie, non cambia nulla, la loro regolamentazione rimane affidata alle Regioni e resta in vigore il decreto ministeriale del ‘98 che prevedeva una durata massima di 6 mesi. Tuttavia, sono poche le regioni che hanno dei regolamenti relativi ai tirocini (es. la Toscana), per quelle che non ne hanno, ci si rifà alla legge Treu.
TIROCINI A FAVORE DI CATEGORIE SVANTAGGIATE
Il Decreto 138 del 13 agosto 2011 non apporta nessuna modifica neanche agli stage rivolti a categorie svantaggiate (es. disabili, invalidi fisici, psichici, immigrati ecc.).
TIROCINI CURRICULARI
Non cambia nulla nemmeno per quanto riguarda i tirocini curriculari che sono tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Si tratta quindi di stage svolti da studenti, laureandi, masterizzandi e dottorandi, durante il loro periodo di studi e promossi da scuole o università (es. stage per la tesi). Cosa li differenzia dai tirocini formativi e di orientamento modificati dal decreto? Il fatto che i tirocini curriculari non hanno come scopo l’inserimento lavorativo bensì quello di affinare il processo di formazione. In termini pratici gli studenti potranno scegliere sia di svolgere tirocini formativi e di orientamento che rientrano nella nuova normativa, sia tirocini curriculari che non vi rientrano.
COSA CAMBIA PER I TIROCINI IN CORSO
Per i tirocini già in corso non cambia niente perchè la legge non è retroattiva, quindi le modifiche valgono solo per i tirocini attivati dopo il 13 agosto 2011. Quelli in corso potranno proseguire fino alla loro scadenza in base alla vecchia normativa.
Riferimenti normativi:
Per maggiori informazioni potete leggere la circolare n.24 del 12 settembre 2011 e il Decreto 138 del 13 agosto 2011.
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